retribuzióne
sf. [sec. XIV; dal latino tardo retributío-ōnis]. Atto ed effetto del retribuire; ciò che si dà per retribuire; in particolare, corrispettivo della prestazione del lavoratore nei contratti di lavoro subordinato e prestato in modo continuativo; retribuzione adeguata, insufficiente; chiedere un aumento delle retribuzioni. § La retribuzione del lavoro prevalentemente materiale è indicata con il termine salario, mentre quella relativa al lavoro prevalentemente intellettuale si dice stipendio. La retribuzione del lavoro intellettuale oggetto di un rapporto di lavoro autonomo si dice onorario o compenso. Nell'epoca contemporanea in ogni Paese socialmente progredito la retribuzione, oltre a essere proporzionata alla qualità e alla quantità di lavoro prestato, tende ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Costituzione). La tutela, in un primo tempo del “salario minimo” e poi della “giusta retribuzione”, è stata affidata alla contrattazione collettiva gestita dai sindacati. Le retribuzioni minime fissate nei singoli contratti di lavoro valgono per tutti i lavoratori impiegati nelle mansioni previste (anche per i non iscritti al sindacato). In un sistema dove la sicurezza sociale sia adeguata, la retribuzione garantisce anche le forme di assistenza in caso di malattia, invalidità temporanea, perdita del posto di lavoro senza colpa, ecc. secondo il concetto di salario previdenziale. La retribuzione è a tempo, quando il compenso è calcolato in base al tempo impiegato per attuare la prestazione; a cottimo, quando il compenso è valutato in base al risultato conseguito con la prestazione. In questa seconda forma, per ridurre il rischio del cottimista si cerca di garantire un minimo di retribuzione. Il prestatore di lavoro può anche ottenere la propria retribuzione sulla base della partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazione in natura. Il Codice Civile limita la possibilità che la retribuzione subisca decurtazioni stabilendo la non pignorabilità della stessa, a meno che non si tratti di soddisfare crediti alimentari, nel qual caso la misura è stabilita dal tribunale.