previdènza
IndiceLessico
sf. [sec. XIX; da previdente].
1) Il prevedere i casi futuri e il prendere le misure atte a fronteggiarli; la qualità di chi è previdente.
2) Complesso di enti pubblici finalizzati all'assistenza dei lavoratori; previdenza sociale, complesso di attività e di istituzioni predisposte al fine di soccorrere i lavoratori che si trovano in stato di bisogno.
Diritto
L'art. 38 della vigente Costituzione, mentre afferma in favore di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale e nei confronti degli inabili e minorati il diritto all'educazione e all'avviamento professionale, prescrive che in favore dei lavoratori “siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Nei confronti dei lavoratori, perciò, la Costituzione prevede un tipo di tutela più specifica negli interventi e più ampia per raggio d'azione (“assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita”) rispetto a quella riservata a tutti i cittadini (“diritto al mantenimento”). La prima costituisce la previdenza sociale e riguarda, precipuamente, i lavoratori (in primo luogo quelli subordinati e, per successive estensioni, alcune categorie di lavoratori autonomi e di piccoli imprenditori) nei cui confronti la protezione dal bisogno si realizza con i mezzi finanziari (contributi) forniti principalmente dai lavoratori stessi assicurati e dai datori di lavoro. La seconda si qualifica più propriamente “assistenza sociale” e viene attuata, in uno Stato moderno che si ispiri ai principi della sicurezza sociale, non più nelle tradizionali forme della beneficenza, bensì conferendo ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere un vero e proprio diritto al mantenimento. Gli istituti che costituiscono il sistema della previdenza sociale furono, in fase di impianto, organizzati secondo lo schema formale degli enti assicuratori: cioè come riscossori di contributi, da un lato, e come erogatori delle prestazioni, d'altro lato, al determinarsi delle previste situazioni di bisogno che costituiscono il rischio assicurato. Tuttavia, l'affermarsi sempre più distinto dell'interesse pubblico nella tutela previdenziale ha condotto a un perfezionamento delle norme che regolano la materia e al conseguente superamento degli schemi assicurativi: così, per esempio, l'erogazione delle prestazioni non è più condizionata dall'avvenuto assolvimento dell'obbligazione corrispettiva, cioè dal pagamento dei contributi, ma viene in ogni caso garantita, anche nell'ipotesi di omissione dell'obbligo contributivo (“principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali”). Nel campo previdenziale esplica le proprie attribuzioni, almeno in parte, anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in quanto sovrintende all'applicazione delle leggi sulle assicurazioni sociali delle quali ha il compito di promuovere lo sviluppo. Tra gli istituti di previdenza sociale è di primaria importanza l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), che ha lo scopo di esercitare forme di assicurazione fondamentale (quali quella per l'invalidità, la vecchiaia e ai superstiti) nei confronti della generalità dei lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, di numerose categorie di lavoratori dipendenti da enti pubblici, nonché dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e piccoli commercianti); l'assicurazione contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria. A seguito dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e del conseguente scioglimento degli Enti previdenziali di malattia, l'INPS ha assorbito anche il compito di erogare le prestazioni economiche di malattia e maternità che in passato, unitamente alle prestazioni sanitarie, facevano capo agli appositi enti e casse mutue di malattia (il più importante, l'INAM, è stato sciolto dal 1º gennaio 1980). L'INPS inoltre gestisce parecchie casse e fondi, tra cui la Cassa unica per gli assegni familiari e la Cassa integrazione guadagni: quest'ultima è diventata, per la vastità degli interventi, strumento fondamentale a sostegno dell'economia e a salvaguardia delle aziende in crisi o in ristrutturazione. L'attività dell'INPS trova i suoi più remoti precedenti storici nella Cassa Nazionale di Previdenza per l'Invalidità e la Vecchiaia degli Operai, istituita nel 1898 e trasformata successivamente in Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali. Le embrionali e ristrette forme assicurative gestite all'origine erano organizzate su basi facoltative; solo nel 1919 fu istituita l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. Nello stesso anno fu introdotta la protezione contro la disoccupazione involontaria e nel 1927 quella contro la tubercolosi. Originate da quelle antiche disposizioni e trascorrendo lungo una serie di norme sempre più perfezionate e in parte tuttora vigenti (e delle quali non possono essere taciute le fondamentali riforme attuate nel 1952 e nel 1969), le forme previdenziali amministrate dall'INPS hanno assunto la fisionomia attuale. Troppo spesso tuttavia, la copiosa produzione legislativa in campo previdenziale si è sviluppata in maniera frammentaria e irrazionale, mossa da esigenze temporanee e da pressioni di gruppi; cosicché appare indifferibile un'opera di riordinamento, semplificazione e razionalizzazione e in tal senso sono stati avanzati parecchi progetti (anche da parte del Governo). L'INPS, la cui struttura è stata riordinata con la legge 9 marzo 1989, n. 88, non è l'unico istituto erogatore delle pensioni: a esso si affiancano vari altri enti che gestiscono fondi previdenziali propri di talune categorie di lavoratori e che vengono genericamente designati come fondi esclusivi, sostitutivi o esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria. L'assicurazione contro gli infortuni è stata la prima forma di assicurazione sociale obbligatoria istituita in Italia (1898). A essa si è affiancata, nel 1929, l'assicurazione contro le malattie professionali ed entrambe sono attualmente gestite principalmente dall'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). I regi decreti del 6 maggio 1935, n. 1364, del 17 agosto 1935, n. 1765 e del 25 gennaio 1937, n. 200 costituiscono importanti tappe dell'evoluzione legislativa delle suddette forme assicurative, le quali trovano codificate nel Testo Unico n. 1124 del 1965 (con gli aggiornamenti via via introdotti) le loro norme fondamentali. L'INAIL assolve le sue funzioni previdenziali intervenendo in tutti i casi in cui i lavoratori soggetti all'assicurazione subiscono infortuni per causa violenta e in occasione di lavoro o contraggono malattie professionali che provocano la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea ma assoluta. L'intervento dell'istituto assicuratore si sostanzia nell'erogazione di prestazioni economiche che realizzano il risarcimento forfettario del danno; le prestazioni di cure medico-chirurgiche, una volta anch'esse erogate dall'INAIL, sono ora a carico del Servizio Sanitario Nazionale.