impignorabilità
sf. [sec. XX; da in-1+pignorare]. Inidoneità di alcuni beni a formare oggetto di espropriazione forzata. Secondo la legge italiana sono assolutamente impignorabili le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto, l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, gli utensili di casa e di cucina, gli elettrodomestici e gli altri mobili non aventi valore rilevante; i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle persone della sua famiglia con lui conviventi; gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte e del mestiere del debitore; le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; le decorazioni al valore, le lettere e in generale gli scritti di famiglia purché non formino parte di una collezione. Sono relativamente pignorabili le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo. Tali cose non possono essere pignorate se non assieme all'immobile cui accedono e solo se non si ha la possibilità di trovare altri beni mobili da sottoporre a pignoramento.