pignoraménto
sm. [sec. XIV; da pignorare]. Atto con cui viene iniziata l'espropriazione forzata dei beni di un debitore. Presupposto all'espropriazione è l'esistenza di un titolo esecutivo, a carico del debitore, per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria espressamente definiti tali; le cambiali e gli altri titoli di credito (assegni); gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale per quanto riguarda le somme dovute in forza di tali atti. Il pignoramento è preceduto dalla notificazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto. Quest'ultimo consiste nell'intimazione rivolta al debitore di adempiere a quanto risultante dal titolo esecutivo entro un termine non maggiore di dieci giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, il creditore può procedere al pignoramento, che è eseguito dall'ufficiale giudiziario il quale ingiunge al debitore di non disporre, sotto le sanzioni di legge, dei beni che vengono assoggettati alla procedura. La scelta di tali beni è fatta dall'ufficiale giudiziario, ma il debitore può ancora evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede, oltre alle spese relative. La procedura di espropriazione si conclude di norma con la vendita o con l'assegnazione ai creditori dei beni pignorati. Però in qualsiasi momento, fino alla vendita, il debitore può estinguere il procedimento pagando il debito e le spese. Il pignoramento perde di efficacia qualora trascorrano dal suo compimento novanta giorni senza che il creditore o i creditori abbiano chiesto la vendita dei beni pignorati.