ineleggibilità
sf. [sec. XIX; da ineleggibile]. Non eleggibilità; condizione di chi non può essere eletto a una carica, a un ufficio. § Le cause di ineleggibilità sono impedimenti che escludono la capacità di elettorato passivo stabilita dalla Costituzione o dalle leggi elettorali. Sono circostanze di fatto, non inerenti alla persona ma, in genere, a cariche che la persona ricopriva ancor prima dell'elezione e che, perciò, rendono invalida l'elezione stessa. Per l'elezione al Parlamento è causa d'ineleggibilità essere consigliere o deputato regionale, o sindaco di un comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, o capo, vicecapo o ispettore generale della Polizia, o ufficiale generale, ammiraglio, ufficiale superiore delle Forze Armate, oppure essere magistrato e presentarsi in una circoscrizione sottoposta alla propria giurisdizione, o ancora essere diplomatico, console o comunque addetto alle ambasciate o a legazioni o consolati. Sono ineleggibili al Parlamento anche i rappresentanti legali di società e imprese private che si trovino comunque in rapporto di contratto d'opera o di somministrazione con lo Stato, o godano di concessioni o autorizzazioni amministrative di particolare entità economica, o che godano di sovvenzioni continuative da parte dello Stato.