Fòrze Armate

(FF. AA.) forza militare costituita dai cittadini aventi obblighi di leva o da volontari e comprendente le forze militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di Finanza e di tutte le altre forze militari considerate tali a norma di legge. Negli anni Settanta è stato fatto rientrare nelle FF. AA. il Corpo degli agenti di custodia delle carceri. Secondo l'art. 11 della Costituzione, il quale stabilisce che “l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, fini istituzionali delle FF. AA. devono ritenersi la difesa della patria da ogni aggressione, la tutela dell'ordine interno, la difesa degli interessi fiscali dello Stato, la custodia dei detenuti. Per il raggiungimento dei loro compiti, le FF. AA. dispongono di infrastrutture (caserme, depositi, basi navali, poligoni di tiro, aree addestrative, ecc.) e di armamenti, mezzi, materiali, quadrupedi. In base all'art. 87 della Costituzione, il comando delle FF. AA. spetta al presidente della Repubblica, il quale presiede il Consiglio Supremo di Difesa e dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento. Il Consiglio Supremo di Difesa ha il compito di esaminare i problemi politici e tecnici riguardanti la difesa della nazione. Oltre che dal presidente della Repubblica, il Consiglio Supremo di Difesa è composto dal presidente del Consiglio, dai ministri degli Esteri, dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, della Difesa, delle Attività Produttive, e dal capo di Stato Maggiore della Difesa. L'organizzazione delle FF. AA., in tempo di pace, fa capo al ministro della Difesa con la cooperazione dello Stato Maggiore della Difesa e del Consiglio Superiore delle FF. AA. Lo Stato Maggiore della Difesa è presieduto dal capo di Stato Maggiore della Difesa, nominato con decreto presidenziale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per la Difesa. Il capo di Stato Maggiore della Difesa è “l'alto consigliere tecnico-militare per i problemi interessanti la difesa” ed è responsabile per quanto concerne l'attuazione delle direttive ricevute. Egli è gerarchicamente superiore ai rispettivi tre capi di Stato Maggiore delle FF. AA. e svolge attività anche nel campo tecnico-scientifico e nel campo internazionale, mantenendo i rapporti attinenti ai problemi comuni di difesa con gli organi NATO e con gli stati maggiori dei Paesi alleati. È coadiuvato da un sottocapo di Stato Maggiore e si avvale di un proprio Stato Maggiore. I capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aviazione agiscono in base alle direttive ricevute dal ministro della Difesa e dal capo di Stato Maggiore della Difesa, e “sono competenti per la pianificazione e la programmazione tecnica e le altre predisposizioni relative all'impiego della rispettiva Forza Armata nonché per il controllo dell'attuazione delle istruzioni emanate”. Come organo consultivo del ministro della Difesa, è stato istituito, nel 1951, il Consiglio Superiore delle Forze Armate , con il compito di dare il suo parere su varie materie attinenti alle FF. AA., fra cui le questioni più importanti sugli ordinamenti militari e la preparazione organica e bellica delle FF. AA., le clausole di carattere militare da inserire nei trattati e convenzioni internazionali, le proposte in ordine alla formazione dello stato di previsione del Ministero della Difesa. L'organizzazione delle FF. AA. si svolge attraverso il Ministero della Difesa, secondo le direttive stabilite dal decreto presidenziale 18 novembre 1965, n. 1478. L'organizzazione delle Forze Armate italiane è rimasta praticamente inalterata fino al 1997, anno in cui è stata introdotta una modifica sostanziale sullo status dei vertici delle medesime. Sulla base di questa modifica, il capo di Stato maggiore della Difesa non mantiene più la figura di primus inter pares rispetto ai referenti di Esercito, Marina e Aeronautica, ma assume invece una carica con attributi e capacità dichiaratamente decisionali. Con un successivo decreto legislativo (n. 464 del 28 novembre 1997), relativo alla “Riforma strutturale delle Forze Armate”, è stata sanzionata la nascita del nuovo Comando operativo interforze, alle dirette dipendenze del capo di Stato maggiore della Difesa; è stata inoltre definita la soppressione di quattro alti comandi, di un ispettorato di F. e dell'Accademia di Sanità militare interforze, le cui competenze sono attribuite alle singole accademie delle FF. AA. Nell'ambito della ristrutturazione dell'apparato militare nazionale, alla fine del XX secolo si è avviata la riforma del servizio militare e si è introdotto il servizio militare femminile. Le nuove misure sono state motivate dai nuovi compiti cui sono chiamate le Forze Armate, dal rilevante calo demografico del Paese, dall'incremento dell'obiezione di coscienza e dalla regionalizzazione e riduzione a 10 mesi del servizio di leva, con la conseguente ridotta operatività del personale. Con alcuni emendamenti il Consiglio dei Ministri, nel febbraio 2000, ha consentito di trasformare, entro sette anni da quella data, il modello di difesa italiano da misto (ossia composto da personale di leva e volontario) a professionale (composto da solo personale volontario), disposizione poi modificata dal Parlamento nel 2004, con una legge che ha anticipato al 1° gennaio 2005 la fine della ferma obbligatoria. Per quanto riguarda, invece, il servizio militare femminile, approvato con legge 20 ottobre 1999 n. 380, è stata prevista una introduzione graduale dell'elemento femminile in tutte le armi delle tre Forze Armate, a partire dai livelli ufficiali, sottufficiali e truppa, in percentuale di circa del 20%, limite poi superato nel 2005. La legge, in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento, prevede l'estensione al personale femminile della normativa vigente per il personale maschile e, in tema di maternità e pari opportunità nell'accesso ai vari profili di impiego, il pieno rispetto della condizione femminile, tenendo comunque conto della peculiarità della condizione militare. Nel marzo 2000, inoltre, l'Arma dei Carabinieri è stata affiancata all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica come quarta Forza Armata autonoma.

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