genocìdio

sm. [sec. XX; dal greco génos, popolo e dal latino caedere, uccidere]. Distruzione in massa di un gruppo etnico o religioso. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione dell'11 dicembre 1946, dichiarò che il genocidio, definito come il “diniego del diritto all'esistenza di interi gruppi umani”, è un crimine di diritto internazionale. Seguì a tale risoluzione la firma di una Convenzione Internazionale, stipulata a Parigi il 9 dicembre 1948 per “La prevenzione e repressione del delitto di genocidio”; la convenzione detta norme internazionali di carattere processuale e penale per la punizione del crimine. § Il termine ricorse per la prima volta nel famoso processo di Norimberga contro i gerarchi nazisti, che durante la guerra avevano consumato l'infame genocidio contro gli Ebrei, mirando alla loro completa eliminazione e riuscendo a ucciderne ben 6 milioni; non di molto inferiore fu il genocidio dei Polacchi (ca. 4 milioni), degli Armeni, dei Tzigani e quello avvenuto in Cambogia nel 1975 durante la guerra del Viet Nam. Successivamente, sono stati istituiti dall'ONU altri tribunali speciali, come per esempio quello di Arusha (Tanzania), chiamato a giudicare, a partire dal 1996, sui crimini commessi in Ruanda durante la guerra degli anni precedenti.

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