Lessico

agg. e sm. e f. [sec. XVII; francese garant]. Che, chi garantisce; che, chi dà assicurazione del mantenimento di un'obbligazione da parte di altri: rendersi, farsi, essere garante, fare da garante, assicurare personalmente il mantenimento di un impegno preso da altri. Per estensione, che dà certezza di qualche cosa: una buona marca si fa garante del suo prodotto.

Diritto: Autorità garante della concorrenza e del mercato

Istituita con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, è un organo collegiale costituito da un presidente e da quattro membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su de terminazione d'intesa dei presidenti della Camera e del Senato. Tutti i membri restano in carica per sette anni e non possono essere confermati. L'Autorità garante in esame è preposta all'applicazione della stessa legge 287/1990 che la istituisce, quindi all'indagine delle seguenti situazioni previste dalla legge: a) intese fra imprese restrittive della libertà della concorrenza nel mercato nazionale; b) abuso di posizione dominante da parte di un'impresa nel mercato nazionale; c) operazioni di concentrazione, fra imprese, non aventi una rilevanza comunitaria. Inoltre l'Autorità garante provvede: all'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in occasione delle violazioni di legge commesse dalle imprese (fino al 10% del fatturato delle imprese interessate all'operazione di intesa, abuso o concentrazione); alla segnalazione al Parlamento e al governo delle leggi che determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato. Ha, inoltre, poteri consultivi in rapporto agli organi delle Comunità Europee e al governo italiano.

Diritto: Garante per la protezione dei dati personali

Istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, (legge sulla privacy), il Garante per la protezione dei dati personali è un organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica, al cui interno viene eletto un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri vengono scelti tra persone che assicurino indipendenza, e tra esperti di riconosciuta competenza in materia di diritto e informatica; durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti per più di una volta. Al Garante competono, tra l'altro, i compiti: a) di istituire e tenere un registro generale dei trattamenti dei dati personali sulla base delle notificazioni ricevute; b) di controllare se i suddetti trattamenti vengono effettuati nel rispetto delle norme di legge; c) di segnalare, ai relativi titolari o responsabili, le opportune modificazioni al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; d) di ricevere segnalazioni e reclami dai titolari, o dalle associazioni che li rappresentano, per inosservanza di legge; e) di adottare i relativi provvedimenti; f) di denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio; g) di promuovere la sottoscrizione di codici di comportamento nell'ambito delle categorie interessate; h) di curare la conoscenza delle norme sulla protezione dei dati personali; i) di vietare l'utilizzo e il trattamento, quando dallo stesso possono derivare pregiudizi per qualcuno; l) di segnalare al governo l'opportunità di adottare provvedimenti normativi, quando i mutamenti del settore lo richiedano. Il Garante, nell'espletamento dei suoi compiti, può richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o a terzi, sia di fornire informazioni sia di esibire documenti; può, inoltre, disporre accessi alle banche di dati nei luoghi, dove si svolge il trattamento dei dati stessi, previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio. Svolti i necessari accertamenti sul trattamento dei dati personali, il Garante, qualora detto trattamento non risulti conforme alle disposizioni di legge, indica, al titolare o al responsabile, le modificazioni da apportare, verificandone l'attuazione. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio appositamente istituito. I provvedimenti del Garante vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di inosservanza dei suddetti provvedimenti sono previste, per i trasgressori, anche sanzioni penali. Con il decreto del presidente della Repubblica del 31 marzo 1998, n. 501, è stato approvato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante. Con tale decreto vengono disciplinate anche le modalità per la presentazione dei ricorsi e il relativo procedimento.

Diritto: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249, sostituisce l'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria (legge 6 agosto 1990, n. 223): quest'ultimo era un organo monocratico, nominato con decreto del presidente della Repubblica su proposta dei presidenti della Camera e del Senato, in carica per tre anni e non riconfermabile per più di una volta, che provvedeva: a) a tenere il Registro nazionale delle imprese radiotelevisive e il Registro nazionale della stampa; b) a esaminare i bilanci dei concessionari televisivi e delle imprese di produzione e distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità; c) a compiere attività istruttoria e ispettiva avvalendosi dei competenti organi dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni; d) ad adottare le sanzioni previste dalla legge in materia di proprietà e controllo delle emittenti televisive e delle testate editoriali, oltre che in materia pubblicitaria (durata, numero degli spot, contenuti); e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e delle reti radiofoniche e televisive. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, invece, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. È composta dal presidente, dalla Commissione per le infrastrutture e le reti, dalla Commissione per i servizi e i prodotti, e dal Consiglio. La legge istitutiva individua le competenze per ciascun organo dell'Autorità. In particolare, la Commissione per le infrastrutture e le reti: a) esprime il parere al Ministero delle Comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze; b) elabora i piani di assegnazione di dette frequenze, avvalendosi di organi del Ministero competente e sentito il parere delle emittenti pubbliche e private; c) definisce le misure di sicurezza delle comunicazioni; d) cura la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione; e) definisce criteri obiettivi per l'interconnessione e l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione; f) regola le relazioni tra i gestori e gli utilizzatori di dette infrastrutture; g) promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore, al fine di evitare il proliferare di impianti tecnici di trasmissione sul territorio; h) dirime eventuali controversie in tema di interconnessione o tra i gestori del servizio e gli utenti privati; i) vigila sui limiti delle radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali limiti non vengano superati. La Commissione per i servizi e i prodotti vigila sulla conformità alla legge dei servizi e dei prodotti forniti dagli operatori destinatari di concessione o autorizzazione; emana direttive sui livelli generali di qualità dei servizi, vigilando sulle modalità di distribuzione degli stessi, inclusa la pubblicità; verifica il rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori e delle minoranze linguistiche; garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica; cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione. Il Consiglio segnala al governo l'opportunità di interventi in relazione alle innovazioni tecnologiche; promuove ricerche e studi sullo sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali; accerta la sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo adottando i conseguenti provvedimenti. L'Autorità garante per le comunicazioni subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria.

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