concorrènza

Indice

Lessico

sf. [sec. XV; da concorrere].

1) Competizione fra persone che ambiscono a un medesimo riconoscimento, vantaggio, incarico, ecc. Nel linguaggio commerciale, competitività fra industriali o commercianti dello stesso settore: fare concorrenza a qualcuno; entrare in concorrenza, essere in concorrenza.

2) Disus., affluenza di molte persone in un dato luogo. Per estensione, concorso di fattori concomitanti.

Economia

Il termine ha assunto particolare rilevanza nello sviluppo dell'economia politica. Concorrenza tout court è sinonimo di gara, che ha luogo tra agenti rivali – per esempio imprese –, collocati su uno stesso mercato o industria. A tal proposito è necessario specificare il particolare modello di concorrenza a cui si fa riferimento. Il modello di concorrenza perfetta è stato il primo a essere elaborato, sin dai tempi di A. Smith. Si caratterizza per l'esistenza di un numero grande di imprese che producono un bene omogeneo; esse, come anche i consumatori, sono pienamente e istantaneamente informate di tutto quanto accade sul mercato. Stando così le cose, ciascuna impresa non può influire sul prezzo di mercato. Per essa il prezzo risulta un dato; con termine inglese si dice che l'impresa è price taker. Nel lungo periodo il modello si caratterizza per la libertà di entrata o di uscita dal mercato; ne consegue che ciascuna impresa non realizza nel lungo periodo alcun extraprofitto. Appena infatti il prezzo di mercato aumenta oltre il livello del costo medio di produzione, nuovi imprenditori, attirati dalla prospettiva di profitto, entreranno sul mercato, determinando una riduzione del prezzo fino a riportarlo al livello del costo medio. Se consideriamo questo modello di concorrenza da un punto di vista macroeconomico, così come A. Smith faceva, si deve sostenere l'esistenza di un meccanismo naturale interno all'economia, che, mediante la piena flessibilità dei prezzi, porta a eliminare ogni forma di squilibrio. È questo il contenuto della legge di Say, elaborata in epoca classica, ed è a tale meccanismo che fa riferimento A. Smith quando parla, riferendosi al mercato in senso lato, di “mano invisibile” (invisible hand). Il sistema allocativo realizzato dal modello di concorrenza perfetta risulta quello più efficiente dal punto di vista del benessere sociale; in esso infatti nessun soggetto può realizzare delle distorsioni di prezzo o di quantità volte alla realizzazione di maggiore profitto individuale. Sin dagli anni Trenta del Novecento, tuttavia – con lo sviluppo della grande impresa e delle concentrazioni industriali – divenne sempre più difficile osservare nella realtà mercati che funzionassero secondo lo schema di concorrenza perfetta e vennero quindi elaborati ulteriori modelli. Vanno menzionati lo schema di concorrenza monopolistica elaborato da E. Chamberlin e quello di concorrenza imperfetta elaborato da J. Robinson. Mentre il primo si allontanava dal modello di concorrenza perfetta supponendo la produzione di beni sostituibili ma differenziati, la seconda supponeva la presenza di un numero limitato di imprese. Dal II dopoguerra in poi, inoltre, numerose altre accezioni del termine vennero elaborate grazie allo sviluppo della cosiddetta teoria dei giochi (a partire da J. von Neumann-O. Morgenstern), volta allo studio di forme di interazione strategica tra agenti. Nel caso in cui gli agenti fossero imprese, si potevano studiare attraverso questo nuovo approccio accezioni di concorrenza oligopolistica. Tra queste, particolarmente famose le nozioni di equilibrio di Cournot-Nash, di Bertrand e di Stackelberg.

Diritto

Al fine di contenere la concorrenza entro limiti di liceità e di lealtà, il Codice Civile italiano definisce atti di concorrenza sleale l'uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli legittimi usati da altri; l'imitazione servile dei prodotti di un concorrente; il compimento, in genere, di atti idonei a creare confusione con i prodotti o l'attività di un concorrente; la diffusione di notizie o apprezzamenti sui prodotti o l'attività di un concorrente tali da screditarlo; l'uso di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a sviare la clientela o danneggiare un'altra azienda. L'autore di tali atti è condannato al risarcimento dei danni se ha agito “con dolo o con colpa”. § Il trattato CEE (art. 85-94) e la legge 10 ottobre 1990, n. 287, tutelano la libera concorrenza fra le imprese che operano, rispettivamente, nell'ambito del mercato comunitario o nell'ambito del mercato nazionale italiano. In particolare, l'art. 85 del trattato CEE riguarda il comportamento anticoncorrenziale di due o più imprese, vietandone gli accordi e le altre pratiche concordate che possano falsare il gioco della concorrenza. L'art. 86 vieta, invece, il comportamento abusivo delle imprese che godono di una posizione dominante in un settore specifico del mercato. § Il diritto penale punisce chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia (art. 513 bis, Codice Penale).

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