do, dico, addico
Redazione De Agostini
parole sacramentali che venivano pronunciate dal magistrato giusdicente e indicavano le forme in cui si esplicava la sua giurisdizione; do, accompagnava l'atto con cui il magistrato accordava un mezzo di tutela o permetteva che un atto venisse compiuto; dico, in generale, con riferimento a provvedimenti ordinativi, nel processo per legis actiones il termine veniva usato per l'attribuzione a una delle parti del possesso interinale della cosa (vindicias dicere); addico, era la formula aggiunta dal magistrato a quella della parte in causa per approvarla e attribuirle efficacia: per esempio, nel rituale della in iure cessio, il pretore addicit la cosa alla parte che ha compiuto la solenne rivendicazione della stessa.