Cenni storici

Nell'antica Grecia l'autonomia indicava la capacità giuridica della pólis a darsi, nella più assoluta libertà, costituzione, magistrati, leggi, tribunali propri, cioè un autogoverno cittadino. Non altrettanto autonoma era la politica estera (che i Greci differenziavano dall'autonomia con il vocabolo eleutería), rappresentando le diverse leghe di Stati una certa limitazione alle autonomie dei singoli Stati; un'ulteriore limitazione si riscontra nelle federazioni di Stati (per esempio l'achea, la beotica), dove il principio unificatore della politica estera poteva importare anche una diversa costituzione per i singoli Stati (oligarchica o democratica). A Roma il concetto di autonomia creò la distinzione tra socii e provinciae: i primi avevano originariamente con Roma solo degli obblighi di cooperazione militare, ma più tardi la crescente potenza romana interferì sempre più direttamente sulla loro politica estera (proibizione di accordi con altri popoli; veto di proclamare guerre o di dare protezione ad altre città; obbligo di prestare a Roma contingenti di truppe); in cambio Roma riconosceva loro l'esenzione dai tributi; nelle provinciae l'autonomia era ridotta all'attività amministrativa di piccole comunità, mentre l'imperium era esercitato dal governatore, che oltre ad applicare la lex provinciae (uguale per tutte), aggiungeva un proprio editto, in cui si esprimeva tutta la libertà d'agire che il Senato o il principe gli riconosceva. Un discorso più ampio sulle autonomie si potrà rifare solo nel Medioevo (dal sec. XI al XV). Esso s'inquadrava nell'ordinamento primario dell'impero universale, entro il quale gli ordinamenti particolari (regni, comuni, corporazioni) si movevano con giurisdizione propria, ma sempre subordinata alla iurisdictio plenissima dell'impero. Autonomia e dipendenza entravano spesso in conflitto, rendendo l'ordinamento generale spesso instabile e incerto. Nei secoli seguenti l'assolutismo fece quasi scomparire il concetto di autonomia e questo ricomparirà solo più tardi in Francia con le dottrine del potere municipale, prerogativa di ogni comunità minore e distinto da quello dello Stato; di qui passerà nel Belgio sotto il nome di “quarto potere”, espresso nel potere provinciale e nel potere comunale; e perverrà in Germania, dove la dottrina della Gemeindegewalt farà rivivere l'idea del comune medievale, suddiviso in due fonti di potere, quella dell'autarchia e quella dell'autonomia vera e propria.

Autonomia normativa e autonomia politica

Nel diritto moderno, l'autonomia può essere normativa e politica; l'autonomia normativa consiste nella capacità soggettiva a emanare norme giuridiche, che hanno lo stesso valore di quelle dello Stato; tale capacità si oggettiva negli ordinamenti giuridici, che individui o enti si danno; l'autonomia politica è invece la possibilità di enti pubblici territoriali di darsi un proprio indirizzo politico: in concreto si tratta delle autonomie locali, riconosciute negli articoli 5, 111, 128 della Costituzione. Fra queste importante è l'autonomia regionale, facoltà di autogoverno e di autoamministrazione riconosciuta a una regione entro i limiti giuridici stabiliti dallo Stato a cui essa appartiene. La regione autonoma infatti deve attuare concretamente i fini di pubblico interesse per i quali è stata istituita, deve svolgere la propria attività entro l'ambito del diritto positivo ed è soggetta al controllo, alla vigilanza e alla tutela dello Stato. § Importante è pure l'autonomia della magistratura, che si definisce come autogoverno della stessa, come capacità cioè a compiere tutti gli atti amministrativi pertinenti l'attività dei magistrati.

Diritto privato

L'autonomia è la facoltà dei privati cittadini di fissare il contenuto dei loro negozi giuridici. Questi sono tipici, se il loro schema è previsto dalla legge, per cui i contraenti devono attenersi alle norme indicate e non uscire dal loro ambito; atipici se invece non esistono per questi negozi norme codificate, per cui sono tutelabili solo a condizione che non siano in contrasto con i principi informativi dell'ordinamento giuridico vigente (Codice Civile, art. 1322). § L'autonomia patrimoniale indica la possibilità di dedurre da uno o più patrimoni un nuovo patrimonio a sé stante e con finalità proprie, quindi con diritti e obblighi autonomi. Il caso più esemplare è dato dai patrimoni di enti collettivi privi di personalità giuridica. § L'autonomia dei titoli di credito consiste nell'indipendenza riconosciuta alle obbligazioni dei singoli debitori, per cui il possessore del titolo non può essere toccato da eccezioni personali.

Diritto militare

Per autonomia si intende la quantità di potere decisionale di cui può fruire il comandante di un corpo o reparto. Può variare a seconda dei compiti affidatigli, dei mezzi di cui dispone e della situazione tattica e logistica in cui si trova. Per le navi da guerra l'autonomia è uno dei più importanti fattori nel campo strategico.

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