Titoli di credito

Tra i mezzi di pagamento, hanno un ruolo importante i titoli di credito. Si tratta di documenti nei quali il debitore scrive e sottoscrive la propria obbligazione e che attribuiscono al legittimo possessore il diritto di ricevere la prestazione indicata nel titolo. Funzione dei titoli di credito è consentire una circolazione del diritto di credito in essi incorporato più rapida e sicura rispetto a quella tipica del meccanismo della cessione di credito, nella quale il cessionario risulta esposto sia al rischio che il cedente non sia titolare del diritto ceduto, sia alle possibili eccezioni che il debitore ceduto potrebbe far valere nei confronti del creditore cedente. Nel caso dei titoli di credito, il diritto di proprietà sul documento è tutt'uno con il diritto di credito indicato. Pertanto, il proprietario del documento è titolare anche del diritto di credito e, viceversa, non si può essere titolari del credito senza essere proprietari del documento. Il diritto di credito, in quanto incorporato nel documento, diviene un bene che può essere oggetto di possesso, di proprietà, e che può circolare secondo le leggi proprie dei beni mobili. In particolare, si applica la regola del "possesso vale titolo" tale per cui colui che in buona fede e secondo le specifiche leggi di circolazione acquista un titoli di credito da chi non ne è proprietario ne diviene lo stesso proprietario. Il possesso è anche condizione necessaria in quanto il debitore non è tenuto a pagare a chi non è in grado di esibire il titolo. A ogni trasferimento il diritto originario scritto sul titolo rinasce come nuovo e autonomo rispetto alla posizione dei precedenti possessori. Il possesso del titolo, nelle forme prescritte dalla legge, attribuisce la legittimazione all'esercizio del diritto.

I titoli di credito possono essere classificati in vari modi.

A seconda del loro contenuto si distinguono: a) titoli di credito in senso stretto che incorporano il diritto a ricevere una prestazione di denaro (assegno, cambiale, obbligazioni, titoli del debito pubblico); b) titoli di credito di partecipazione, a loro volta raggruppabili in titoli rappresentativi di quote sociali (le azioni, cioè i titoli che incorporano l'insieme di diritti che spettano al socio in quanto partecipante di una società per azioni) e titoli rappresentativi di un diritto a partecipare pro quota ai risultati di un'iniziativa economica (certificati dei fondi comuni di investimento); c) titoli rappresentativi di merci che nascono da operazioni di trasporto o di deposito (fede di deposito, lettera di vettura, ricevuta di carico ecc.).

In funzione del regime di circolazione i titoli di credito possono essere distinti in: a) titoli al portatore, che si trasferiscono mediante la semplice consegna del documento (titoli del debito pubblico, obbligazioni); b) titoli all'ordine, che si trasferiscono con la consegna del documento e con la girata spesso in bianco; c) titoli nominativi, che si trasferiscono attraverso la consegna del documento, l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente oppure con il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare.

Infine, in relazione al rapporto fondamentale sottostante, cioè al rapporto che ha portato alla creazione del titoli di credito, si distingue tra: a) titoli causali, nei quali viene indicato, oltre alla promessa di effettuare una determinata prestazione, anche il rapporto sottostante che ha portato alla creazione del titolo (azioni, obbligazioni); b) titoli astratti, in cui il rapporto sottostante non è indicato ed è perciò irrilevante nei confronti dei terzi possessori in buona fede del titolo, che hanno perciò diritto alla prestazione contenuta nel documento anche se il rapporto fondamentale non esiste più o è viziato (cambiale, assegno circolare ecc.).

L'assegno

L'assegno è un titolo di credito, all'ordine o al portatore, la cui funzione è quella di sostituire la moneta legale nei pagamenti effettuati per mezzo delle banche.

I due tipi principali di assegni sono l'assegno bancario – che contiene l'ordine alla banca di pagare una certa somma a una determinata persona – e l'assegno circolare, che contiene un impegno di pagamento da parte della banca stessa al portatore.

La disciplina dell'assegno bancario si uniforma alla convenzione internazionale stipulata a Ginevra nel 1931. Nell'ordinamento italiano gli assegni sono regolati da un decreto del 1933, noto come "legge sull'assegno".

L'assegno bancario è un titolo di credito all'ordine a vista emesso su una banca a favore di terzi o all'ordine proprio da chi ha fondi disponibili (provvista) presso la stessa. Più inconsueta è l'emissione al portatore (quando manca il nome del beneficiario).

La banca paga la somma indicata nel titolo solo se esiste la disponibilità di fondi utilizzabili dal cliente.

Per essere considerato valido, l'assegno deve contenere: la denominazione esplicita di "assegno bancario"; il nome della banca trattaria; l'ordine di pagare una determinata somma; l'indicazione del luogo e della data di emissione; l'indicazione del luogo di pagamento; la sottoscrizione del traente.

La sua scadenza deve essere a vista: con ciò si intende che l'assegno deve essere presentato al pagamento entro otto giorni dalla data di emissione, se pagabile su piazza, ed entro quindici giorni se è pagabile fuori piazza.

L'assegno bancario circola mediante la girata (trasferimento a persona diversa dall'intestatario) o, nel caso di assegno al portatore, mediante semplice trasferimento di possesso. L'assegno può contenere clausole atte a garantire la sicurezza della circolazione, quali per esempio la dicitura "non trasferibile". In caso di smarrimento o sottrazione si procede all'ammortamento previsto per i titoli di credito o alla semplice emissione di un duplicato se l'assegno è non trasferibile.

L'assegno bancario è un titolo esecutivo e, in caso di mancato pagamento constatato con protesto, il portatore può agire in via di regresso contro il traente, i giranti e gli altri obbligati.

Chi emette un assegno senza autorizzazione della banca è punito con sazioni amministrative. Per chi emette un assegno scoperto, cioè senza che presso la banca esista la somma sufficiente a pagarlo, sono previste pene pecuniarie. Sono anche previste sanzioni accessorie (divieto di emettere assigni bancari e postali).

L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine a vista, emesso da un istituto di credito autorizzato e contenente la promessa di pagare un determinato importo a favore di terzi; la banca si impegna cambiariamente a pagare la somma indicata nel titolo. L'assegno circolare è rilasciato dopo il versamento, da parte del richiedente, della somma portata dal titolo, descritto in un modulo denominato distinta di versamento. Deve contenere: la denominazione di "assegno circolare"; la promessa di pagare a vista la somma riportata; l'indicazione del prenditore, del luogo e della data di emissione; la sottoscrizione dell'istituto emittente.

La facoltà di emissione è concessa a banche con un capitale non inferiore a 50 miliardi di lire. È prevista inoltre una cauzione, costituita da un deposito di titoli dello Stato, in misura corrispondente al 20% degli assegni in circolazione. L'assegno circolare, emesso solo all'ordine, deve essere incassato entro trenta giorni dall'emissione. Non è ammessa la postdatazione e, dal punto di vista fiscale, il titolo è soggetto a un'imposta del 6 per mille all'anno.

La cambiale

La cambiale è un titolo di credito all'ordine che può assumere due forme: quella di cambiale tratta e quella di vaglia cambiario o cambiale pagherò. La cambiale tratta contiene l'ordine incondizionato rivolto da una persona (traente) a un'altra (trattario) di pagare a una terza persona (beneficiario o prenditore) una certa somma. Il trattario diviene il principale obbligato, e dovrà eseguire l'ordine di pagamento secondo le modalità fissate nel documento cambiario, solo dopo che ha accettato la cambiale sottoscrivendola con la formula "accettato" o "visto". Se il trattario non accetta o non paga sarà il traente a dover rispondere della cambiale emessa. La tratta coinvolge dunque tre soggetti (traente, trattario, beneficiario), legati da due distinti rapporti: l'uno, il rapporto di provvista tra traente e beneficiario determina la ragione dell'emissione della cambiale e discende dal sorgere di un debito del traente nei confronti del beneficiario a seguito, in genere, di un'operazione commerciale; l'altro, il rapporto di valuta tra traente e trattario, giustifica, sulla base di un rapporto di debito già esistente, l'ordine di pagamento che il traente dà al trattario. La cambiale pagherò contiene invece la promessa incondizionata dell'emittente di pagare direttamente al portatore del titolo una somma determinata.

La cambiale, in quanto titolo di credito, ha i requisiti di: letteralità (il testo della cambiale determina completamente i diritti del portatore); autonomia (la posizione di ogni portatore è indipendente da quella dei portatori precedenti); incorporazione del diritto nel titolo (la titolarità del credito cambiario spetta al proprietario del documento); astrattezza (i diritti e gli obblighi indicati nel documento cambiario esistono indipendentemente dalla causa che li ha fatti sorgere e, quindi, eventuali invalidità della causa non vanno a ledere i diritti acquisiti da un terzo portatore).

La funzione della cambiale è quella di consentire, a colui che acquista una certo bene ma non dispone del denaro necessario a regolare immediatamente la transazione, di differire nel tempo il pagamento. Rispetto alla semplice compravendita, l'emissione della cambiale conferisce al beneficiario una maggiore tutela giuridica. La cambiale è infatti titolo esecutivo e ciò implica che il beneficiario potrà, in caso di mancato pagamento da parte dell'emittente o di accettazione da parte del trattario, agire in giudizio ottenendo immediatamente il pignoramento dei beni del debitore senza dover attendere che venga constatata l'effettiva esistenza del suo diritto. La cambiale è però titolo esecutivo solo se in regola con il bollo sin dal momento della sua emissione. L'imposta di bollo è attualmente pari al 12 per mille, per le cambiali emesse in Italia, e al 9 per mille per quelle emesse all'estero. Altro vantaggio della cambiale è legato al fatto che il fornitore che la riceve potrà, attraverso il meccanismo della girata, trasferire il credito in essa contenuto a un'altra persona. Infine la cambiale può essere utilizzata per ottenere dalla banca, attraverso la tecnica dello sconto bancario, denaro liquido. In questo caso il possessore della cambiale la gira alla banca e ne riceve il pagamento della somma indicata nella dichiarazione cambiaria diminuita degli interessi che maturerebbero fino alla scadenza. In caso di inadempienza del debitore la banca si rivolgerà a colui al quale ha anticipato il pagamento della cambiale Le banche possono inoltre, a loro volta, chiedere, alla banca centrale e ad altri istituti di credito, il risconto delle cambiale in loro possesso al fine di ottenere liquidità. Il prezzo del risconto è determinato sulla base del tasso ufficiale di sconto.

I requisiti formali della cambiale sono indicati nell'art. 2 del dlg 1669/1933 che prescrive che la cambiale debba essere redatta per iscritto e contenere:

1) la denominazione di cambiale;
2) l'ordine o la promessa incondizionata di pagare una certa somma;
3) il nome del trattario (se è una cambiale tratta);
4) l'indicazione della scadenza e del luogo di pagamento;
5) il nome di colui al quale è destinato l'ordine di pagamento;
6) l'indicazione della data e del luogo di emissione,
7) la sottoscrizione dell'emittente.

In riferimento alla scadenza la cambiale può essere emessa: a giorno fisso (è indicato un giorno particolare di pagamento); a certo tempo data (è indicato un certo tempo dalla data di emissione in cui la cambiale è pagabile); a vista (pagabile alla presentazione); a certo tempo vista (pagabile in qualsiasi momento dopo che è decorso un certo periodo dall'emissione). Alcuni degli elementi sopraindicati (somma, luogo, scadenza) possono in realtà non essere indicati al momento di emissione della cambiale Si parla allora di cambiale in bianco e si applicano per la determinazione dei requisiti mancanti criteri suppletivi indicati dalla legge.

La cambiale può essere garantita, per l'intero importo o per una sua parte, con un avallo che deve essere scritto sul titolo e indicare colui per il quale è dato (in caso contrario si intende per il traente). L'avallante è obbligato nello stesso modo dell'avallato. Il pagamento della cambiale, quando esigibile, deve essere chiesto in primo luogo a un obbligato principale (emittente del pagherò, accettante della tratta, loro avallanti) e, solo se questi non paga, è possibile rivolgersi a un qualsiasi obbligato in via di regresso (traente, girante, avallante di uno o dell'altro). L'azione di regresso è però perseguibile solo dopo che il mancato pagamento sia stato accertato da un notaio o da un ufficiale giudiziario e sancito con un atto pubblico (protesto). Le cambiali sono titoli ormai in disuso, per la comparsa di nuovi strumenti finanziari in grado di assolvere alle stesse funzioni della cambiale in modo più efficiente e meno costoso.