La fattura
Come documentazione dell'avvenuta esecuzione del contratto, il venditore emette la fattura. Si tratta di un documento obbligatorio nei rapporti di scambio tra imprese e rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Il documento, che va emesso per ciascuna operazione imponibile al momento della consegna o spedizione della merce, deve contenere, oltre alla data e al numero progressivo di emissione: a) la ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio fiscale, partita IVA e codice fiscale dell'emittente; b) la natura, qualità e quantità dei beni e servizi; c) il corrispettivo e i dati necessari per la determinazione della base imponibile; d) valore degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio, abbuono; e) l'aliquota e l'ammontare dell'imposta; f) l'importo totale. La fattura deve essere emessa in duplice esemplare all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte: deve essere rilasciata anche per le operazioni non soggette all'imposta, per le cessioni di beni in transito o soggetti a vigilanza doganale e per le operazioni esenti.
Salvo che sia richiesta espressamente dal cliente, l'emissione di fattura non è obbligatoria nelle seguenti operazioni: cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto in locali aperti al pubblico, spacci interni, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi o mense; prestazioni di trasporto di persone; prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; prestazioni di custodia o amministrazioni titoli.
Il venditore può emettere la fattura nel giorno stesso in cui effettua la consegna o la spedizione (fattura immediata) oppure in un momento successivo (fattura differita). In questo secondo caso, la consegna o la spedizione delle merci deve risultare dal documento di trasporto (DDT).