Gli scambi economici

Le imprese si rivolgono al mercato sia come venditori, sia come compratori. In entrambi i ruoli esse danno luogo a scambi economici. Si dicono dunque scambi economici quelli che impegnano l'impresa sia nella vendita di prodotti e servizi oggetto della sua attività, sia nell'approvvigionamento dei fattori di produzione. Con quest'ultima espressione si intendono: 1) l'acquisto di materie prime, semilavorati, merci, materiali; 2) l'acquisto o l'affitto di locali e fabbricati; 3) il ricorso a servizi di trasporto, postali e telefonici, bancari; 4) la raccolta di mezzi finanziari sul mercato dei capitali; 5) il reclutamento di manodopera nel mercato del lavoro.

In tutti questi casi, venditore e compratore si incontrano di persona oppure interagiscono a distanza (via telefono, lettera, internet ecc.), ha luogo una negoziazione finché domanda e offerta si incontrano e ha luogo la transazione.

Gli scambi economici, considerati dal punto di vista giuridico, hanno la natura di contratti.

 

Il contratto

Il contratto può essere verbale o scritto. Il contratto è verbale, cioè concluso a voce, quando le parti sono presenti di persona e il valore della transazione è modesto. La maggior parte dei contratti di compravendita stipulati tra imprese ha forma scritta ed è redatto e firmato in duplice copia (una copia per il venditore, una per il compratore) . Se la negoziazione avviene a distanza, la documentazione relativa comprende un'offerta, mediante la quale il venditore porta a conoscenza del cliente catalogo e listino prezzi, un ordine mediante il quale il compratore specifica le merci o i servizi che desidera ricevere, e infine la conferma d'ordine da parte del venditore. In molti casi oggi le aziende inviano ordini e stipulano contratti elettronici (a cui viene apposta la firma digitale) mediante il sistema EDI (Electornic Data Interchange).