Creazione di valore e procedure concorsuali: il nuovo diritto fallimentare

La revocatoria fallimentare

Per salvaguardare l'integrità del patrimonio del debitore a maggior tutela della par condicio creditorum si applica il meccanismo della revocatoria fallimentare con la quale si può realizzare un recupero di attività del patrimonio del fallito. Si tratta in sostanza della dichiarazione di inefficacia degli atti compiuti dal fallito in pregiudizio ai creditori prima della dichiarazione di fallimento. È stato osservato che, in passato, imprese salvabili attraverso normali operazioni di disinvestimento non lo sono state per il rischio di revocatoria cui andavano incontro amministratori, banche creditrici e controparti acquirenti. Il sistema revocatorio fallimentare vigente, come riformato dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35 convertito in legge 14 maggio 2005 m. 80, è stato nettamente depotenziato rispetto al passato mediante l'estensione delle esenzioni e il dimezzamento del "periodo sospetto"(ossia lasso di tempo antecedente alla dichiarazione di apertura della procedura entro il quale l’atto revocato deve essere posto in essere). I principali tipi di esenzioni riguardano: 1) pagamenti relativi al normale esercizio dell’attività di impresa (pagamenti ai fornitori e ai lavoratori, siano essi lavoratori subordinati o collaboratori); 2) rimesse su conto corrente bancario (purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca); 3) vendite, a giusto prezzo, di immobili destinati ad abitazione principale dell’acquirente o di un suo familiare; 4) pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione di “procedure minori” (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti) o in esecuzione di piani di risanamento accompagnati da relazione di esperti (revisori contabili o società di revisione). Per quanto riguarda i tempi del periodo di sospetto, per atti anormali, quali gli atti a titolo oneroso con prestazioni maggiori di oltre un quarto rispetto alla controprestazione, il periodo
di sospetto passa da due anni a un anno (anteriore alla dichiarazione di fallimento). Si tratta di atti sempre revocabili ma è ammessa la prova contraria, ossia la prova che la controparte non conosceva lo stato di insolvenza del debitore; per atti normali, revocabili nel caso in cui il curatore provi che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, il periodo di sospetto scende da un anno a sei mesi. La norma sugli effetti della revocazione abroga la disposizione relativa alla cosiddetta presunzione muciana in base alla quale si presupponevano pagati con il denaro del fallito i beni acquistati dal coniuge nel quinquennio precedente la dichiarazione di fallimento. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato a uno specifico affare (vedi "La società per azioni nella riforma del diritto societario") sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato di insolvenza della società.

Esercizio provvisorio

Con la sentenza dichiarativa del fallimento il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, nel caso l'interruzione dell'attività possa determinare un danno grave. La norma, che ancora una volta innova rispetto al testo del 1942, ha lo scopo di tutelare, non solo l'interesse privatistico, consentendo una migliore liquidazione concorsuale, ma anche l'interesse pubblicistico di conservare l'impresa nella sua totale o parziale integrità. Alla stessa intenzione, quella di salvaguardare il patrimonio aziendale come centro di produzione di valore, si ispira la norma che prevede la possibilità che il giudice delegato, su proposta del curatore e previo
parere favorevole del comitato dei creditori, autorizzi l'affitto dell'azienda del fallito.

Programma di liquidazione

È compito del curatore predisporre, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, un programma di liquidazione da sottoporre, con il parere favorevole del comitato dei creditori, all’approvazione del giudice delegato. Il programma deve specificare: a) l’opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa ovvero l’opportunità di autorizzare l'affitto dell’azienda a terzi; b) la sussistenza di proposte di concordato; c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare; d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti. La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

Procedimento di ripartizione

Dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ogni quattro mesi il curatore presenta un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Il giudice, sentito il comitato dei creditori, ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i creditori ne siano avvisati. Decorsi i termini, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

Ordine di distribuzione delle somme

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.


Chiusura della procedura fallimentare

La procedura di fallimento si chiude con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio: 1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo; 2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione; 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo; 4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento. Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.

Liquidazione coatta amministrativa


La liquidazione coatta amministrativa è una procedura mediante la quale alcune imprese, soggette a controllo da parte della Pubblica Amministrazione per il particolare oggetto della loro attività (per esempio, le compagnie di assicurazione), se versano in stato di insolvenza, vengono liquidate nei loro beni senza essere sottoposte a fallimento.

Esdebitazione


Con il termine "esdebitazione" si intende il meccanismo di liberazione del fallito persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Il fallito è ammesso al beneficio della esdebitazione a condizione che: 1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo; 2) non abbia in alcun modo ritardato lo svolgimento della procedura; 3) non abbia violato le disposizioni relative alla corrispondenza; 4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; 5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, reso difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

Concordato

Una particolare forma di chiusura della procedura fallimentare è costituita dal concordato (da non confondere con il concordato preventivo che può intervenire solo prima della dichiarazione di fallimento: vedi oltre). La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché i dati contabili e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta può prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote o obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile dalla vendita al valore di mercato del bene oggetto della garanzia. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può aver l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Del fallimento delle società

Sono assoggettabili a fallimento non solo gli imprenditori individuali ma anche le società, in quanto la legge ha sempre equiparato l'imprenditore individuale e quello collettivo. In particolare, la legge prevede azioni di responsabilità sia contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori, sia contro i soci della società a responsabilità limitata (escluse quelle per le quali è prevista la liquidazione coatta amministrativa). La dichiarazione di fallimento di società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società per azioni produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. Nei casi di società con soci a responsabilità illimitata, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti. Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società. Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento. Le proposte di concordato per la società fallita sono sottoscritte da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. Nelle società di persone sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori. Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento.

Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione

L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari; b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato a un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Amministrazione controllata

Con l'espressione amministrazione controllata si intende una procedura concorsuale applicabile all'imprenditore commerciale che si trovi in un stato di insolvenza che si presume temporaneo e reversibile. La riforma del diritto fallimentare del 2006 ha abrogato l'istituto dell'amministrazione controllata.

Bancarotta fraudolenta

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. La condanna per uno dei fatti menzionati comporta per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Bancarotta semplice

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. La condanna per bancarotta semplice importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.