Chi è soggetto al fallimento
Sono soggetti a fallimento gli imprenditori commerciali con esclusione dei piccoli imprenditori e degli enti pubblici. La legge fornisce i criteri quantitativi per una definizione di “piccolo imprenditore” escluso dalle procedure fallimentari, comprendendovi la maggior parte delle piccole imprese (imprenditori che hanno effettuato investimenti nell’azienda sino a 300.000 euro e che hanno realizzato ricavi lordi di valore non superiore a una media di 200.000 euro all’anno negli ultimi tre anni). Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a 25.000 euro. Sono escluse dal fallimento le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa (vedi oltre), salvo che la legge disponga diversamente.