La magistratura

È l'insieme di organi che esercitano la funzione giurisdizionale ordinaria in modo autonomo e indipendente dagli altri poteri statali (legislativo ed esecutivo). Per garantire il rispetto di questa basilare norma costituzionale, le assegnazioni degli incarichi, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati spettano esclusivamente al Consiglio superiore della magistratura.

1. Principi costituzionali della funzione giurisdizionale. La Costituzione contiene alcuni principi finalizzati a garantire il corretto ed equo esercizio della funzione giurisdizionale:

a) il principio di eguaglianza cost 3, da cui si desume che la giurisdizione dev'essere esercitata equamente, in modo da assicurare a ogni soggetto la possibilità di fare valere in giudizio le proprie ragioni in una posizione processuale di eguaglianza;

b) il diritto alla tutela giurisdizionale cost 24, il diritto di agire in giudizio è riconosciuto a tutti, quindi anche a coloro che, pur non essendo cittadini italiani, si trovano nel territorio dello Stato. Sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione (il cosiddetto 'patrocinio gratuito'). La legge determina le condizioni e i metodi per la riparazione degli errori giudiziari;

c) il diritto al giudice naturale cost 25, «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge». Ne consegue che il cittadino dev'essere tutelato affinché la determinazione del giudice competente avvenga in base a criteri predeterminati in astratto (luogo del reato commesso, gravità del reato e altri);

d) la responsabilità penale è personale cost 27, nessuno può essere ritenuto responsabile penalmente se non per un fatto a lui direttamente imputabile;

e) la presunzione di non colpevolezza, l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva;

f) la funzione rieducativa, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato;

g) il principio dell'indipendenza dell'ordine giurisdizionale cost 101 per cui «i giudici sono soggetti soltanto alla legge»: se ne desume che i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni non possono dipendere da nessun altro potere, neanche gerarchicamente superiore, che inciderebbe sulla loro autonomia;

h) l'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali cost 111, è una norma posta a garanzia della legittimità di tali provvedimenti e permette quindi il loro controllo attraverso l'impugnativa davanti ai giudici di grado superiore.

Il Consiglio superiore della magistratura (CSM). cost 105 È l'organo al quale, in base alla Costituzione, spetta in via esclusiva di deliberare tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico e alla carriera dei magistrati. È composto da 33 membri, dei quali 3 di diritto (il Capo dello Stato, che presiede il CSM, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione), 20 eletti dai magistrati ordinari e 10 dal Parlamento in seduta comune (questi ultimi scelti fra professori universitari di materie giuridiche o avvocati con 15 anni di esercizio professionale). I membri elettivi del CSM durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili.

1. Le incompatibilità. I membri elettivi del CSM non possono far parte del Parlamento, dei Consigli regionali, della Corte costituzionale, né assumere la carica di ministro o di sottosegretario di Stato; se eletti dal Parlamento non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali.

2. Le funzioni. Le funzioni attribuite al CSM comprendono: le assunzioni in magistratura; le assegnazioni di sedi e funzioni; le promozioni; i trasferimenti e ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati; l'irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati; la deliberazione di proposte e pareri da indirizzare al ministro di grazia e giustizia in relazione a eventuali modifiche dell'ordinamento giudiziario; l'amministrazione della giustizia.

La giurisdizione. La giurisdizione è di due tipi: ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria si suddivide a sua volta in civile e penale. Quella civile agisce nelle controversie tra privati, o tra i privati e la pubblica amministrazione, per difendere i cosiddetti diritti soggettivi. Nei processi civili, ad esempio, si decide in merito alle questioni sui diritti di proprietà, sui contratti ecc. La giurisdizione penale ha il compito di reprimere i reati e di difendere la collettività, assegnando pene a coloro che i giudici ritengono colpevoli di non aver rispettato le leggi. I processi penali si occupano di reati come gli omicidi, i furti, i sequestri di persona e simili. La giurisdizione speciale comprende: la giurisdizione amministrativa, la giurisdizione contabile, la giurisdizione militare e la giurisdizione tributaria.

Il processo. Il processo, o procedimento, è un insieme di atti tra loro coordinati e preordinati alla pronucia del giudice su questioni riguardanti il rispetto della legge. Il processo coinvolge sempre un giudice e almeno due parti, le quali devono essere rappresentate da professionisti, cioè un avvocato o un procuratore legale. Il nostro ordinamento, come del resto quelli di tutte le società evolute, non permette al singolo di farsi giustizia da sé: ogni controversia deve essere risolta da un giudice in un processo. La controversia nel processo viene detta causa.

1. I gradi del processo. Ogni processo può svolgersi al massimo in tre gradi. Ciò significa che una controversia può essere decisa non da un solo giudice, ma da più giudici in tempi diversi. Infatti, se una o più parti non sono soddisfatte della decisione di primo grado possono rivolgersi a un altro giudice.

a) Giudizio di primo grado. Nel giudizio di primo grado la questione viene esaminata per la prima volta e viene emessa una sentenza o un altro provvedimento da parte del giudice competente.

b) Giudizio di secondo grado. Nel giudizio di secondo grado, detto di appello, la questione viene riesaminata da un giudice diverso, che emetterà a sua volta una sentenza o un altro provvedimento; questo secondo giudizio può annullare gli effetti del primo, modificandoli, oppure può confermarli.

c) Giudizio di terzo grado. Il giudizio di terzo grado, detto di cassazione, ha lo scopo di riesaminare la sentenza di appello. Il ricorso in cassazione è ammesso soltanto contro gli errori di diritto contenuti nella sentenza. Il giudizio di cassazione è il più elevato e l'ultimo dei gradi del processo.

­ La Corte di cassazione. Organo competente nei giudizi di terzo grado è la Corte di cassazione, unico giudice sia per i processi di giurisdizione ordinaria sia per quelli di giurisdizione speciale. La Corte di cassazione ha sede a Roma e i magistrati che la compongono sono tra quelli di grado più elevato nella carriera di giudice. La Corte giudica in terzo grado solo quando una delle parti sostiene che nel giudizio precedente vi è stata una violazione di legge. Il giudizio della cassazione è quindi un giudizio sulla legittimità: essa infatti non tiene conto di come si sono svolti i fatti (o il reato) che hanno dato occasione al processo, ma controlla che nel giudicare sia stato rispettato il diritto: non è quindi un giudizio sul fatto (che sarebbe un giudizio di merito), ma sulla forma, cioè appunto un giudizio di legittimità. Solo la Corte di cassazione può dare questo tipo di giudizio; quelli di primo e di secondo grado sono invece giudizi di merito.

Il processo civile. Nel processo civile si risolvono le controversie sorte fra cittadini o fra cittadini e pubblica amministrazione, relative a diritti soggettivi. In questo caso il processo inizia solo perché una parte ritiene di essere stata danneggiata dall'altra e vuole che il giudice le renda giustizia. Il processo civile (processo di cognizione) inizia con l'attore, cioè colui che agisce, che presenta una domanda giudiziale contro il convenuto, cioè il soggetto chiamato in causa. L'avvocato dell'attore dovrà dimostrare che i diritti del suo cliente sono stati violati, portando davanti al giudice delle prove.

1. I giudici nel processo civile. In primo grado giudicano diversi tipi di giudici, a seconda della loro competenza: il giudice di pace, il pretore, il tribunale (giudice unico o collegiale).

Il processo penale. Il giudizio penale ha lo scopo di reprimere comportamenti considerati dalla legge illegali (detti reati) e accertare se quella determinata persona (detta imputato) ha commesso il reato per il quale è sottoposta a processo; in caso affermativo il giudice penale deve comminare la pena adeguata al reato, così come stabilito dalla legge. In questo giudizio non si tutela solo un interesse privato (quello della vittima del reato), ma l'interesse di tutta la collettività affinché i reati, in quanto illeciti, vengano puniti.

1. Procedibilità d'ufficio. Nei casi più gravi il processo ha luogo anche se la vittima non intende chiedere il giudizio nei confronti del presunto colpevole del reato. Infatti la Costituzione stabilisce che il procedimento a carico degli indiziati di reato è obbligatorio e quindi deve essere aperto d'ufficio. È il pubblico ministero (p.m.) che, in nome della collettività, ha il compito di chiedere lo svolgimento di un processo penale. Nei reati meno gravi, per i quali il p.m. non procede d'ufficio, l'azione penale può iniziare solo su querela della parte offesa.

2. I giudici nel processo penale. Organi del processo penale sono: in primo grado il pretore, il tribunale e la Corte d'assise; in secondo grado la Corte d'appello per le sentenze del pretore e del tribunale; la Corte d'assise d'appello per le sentenze della Corte d'assise. Le diverse competenze in primo grado dipendono dalla gravità del reato giudicato. Per i reati più gravi è competente un giudice presente solo nel processo penale: la Corte d'assise. Si tratta di un collegio giudicante particolare, perché è composto non solo da due magistrati di carriera, ma anche da cittadini che non hanno nessun legame con la magistratura: sono i giudici popolari, che, in numero di sei, contribuiscono alle decisioni delle cause sui reati più gravi. È importante rilevare che il voto dei giudici popolari ha lo stesso peso del voto dei due giudici di carriera, e che in caso di parità di voti prevale la soluzione più favorevole all'imputato.

3. Svolgimento del processo penale. Il processo penale, così come è stato rinnovato nel 1989, inizia quando giunge al pubblico ministero la notizia (notitia criminis) che è stato commesso un reato (o un fatto che si presume essere tale). Il p.m. coadiuvato dalla polizia giudiziaria dà inizio alle indagini preliminari; quando queste sono concluse, l'esito viene trasmesso al giudice per le indagini preliminari (g.i.p.). Se il g.i.p. sceglie di rinviare a giudizio l'imputato viene fatta un'udienza preliminare alla presenza dell'avvocato difensore e del p.m. Il g.i.p., conclusa l'udienza, si ritira in camera di consiglio per decidere quale tipo di provvedimento emettere. Se deduce dagli atti presentati elementi sufficienti per l'inizio di un processo davanti al giudice competente (pretore, tribunale, Corte d'assise), emetterà un decreto di rinvio a giudizio. A questo punto la causa viene trasferita e spetterà al giudice penale stabilire se l'imputato è innocente o colpevole.

a) Giudizio abbreviato. Nell'udienza preliminare il g.i.p. può anche scegliere di instaurare un giudizio abbreviato, volto a dimostrare l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato. Può infatti non fare il dibattimento in aula o quando ritiene di avere sufficienti elementi per dichiarare l'innocenza dell'imputato o quando le parti chiedono subito l'applicazione della pena concordata fra loro e ridotta, cioè fanno un patteggiamento.

b) Procedimento per direttissima e immediato. Il g.i.p. può evitare l'udienza preliminare utilizzando il giudizio direttissimo o il giudizio immediato, quando necessario, in modo da mandare subito la causa al dibattimento.

Le prove. La prova è la dimostrazione di un fatto data in sede di giudizio da una delle parti ai fini di avvalorare le sue affermazioni e ottenere la vittoria della causa.

1. Le prove nel diritto civile. È principio fondamentale che chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e che chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda: attraverso le prove di detti fatti nel giudizio civile si forma dunque il convincimento del giudice sull'esistenza o inesistenza dei medesimi. La materia delle prove è basata su tre principi fondamentali che sono:

a) il principio dispositivo, in forza del quale di norma il giudice non può disporre prove d'ufficio dovendo decidere esclusivamente sulla base delle prove fornitegli dalle parti;

b) il principio del libero convincimento del giudice, in forza del quale gli spetta valutare le prove ai fini della decisione;

c) il principio dell'onere della prova, in forza del quale la mancata prova di un fatto nuoce a chi aveva l'onere di provarlo.

Sono mezzi di prova: le prove documentali (atto pubblico, scrittura privata ecc), le prove testimoniali, la confessione, il giuramento e le presunzioni.

2. Le presunzioni. cc 2727 Sono conseguenze che la legge o il giudice traggono da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. Se è la legge a prevedere le conseguenze che si debbono trarre dalla provata esistenza di determinati fatti, le presunzioni vengono dette legali; se invece sono lasciate al prudente apprezzamento del giudice vengono dette semplici.

a) Presunzioni legali. Le presunzioni legali cc 2728 si dividono a loro volta in assolute e relative. Quelle assolute non consentono alcuna prova contraria, le relative consentono invece che sia provato il contrario da parte di chi ne abbia interesse. Le presunzioni legali tendono a liberare colui a favore del quale sono previste dalla necessità di dare la prova delle sue affermazioni.

b) Presunzioni semplici. Le presunzioni semplici hanno invece la funzione di agevolare il giudice nella sua decisione: occorre però rilevare che egli può ricorrere a esse soltanto quando è ammessa la prova testimoniale, rilevando altresì che non può comunque ammetterle se non quando risultano gravi, precise e concordanti.

PROCESSO CIVILE
giudice caratteristiche cause giudicate
Giudice di pace - magistrato onorario

con oggetti:
- beni mobili con valore fino a 5 milioni
- danni da circolazione dei veicoli e dei natanti entro il valore di 30 milioni
- distanze di alberi, siepi, finestre
- condominio
- immissioni moleste di fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili
- opposizione a sanzioni amministrative irrogate per reati di droga

Pretore - monocratico
- uno per Comune o più Comuni
con oggetto:
- beni con valore fino a 50 milioni
- possesso di beni
- rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende
- lavoro subordinato e previdenza
Tribunale - GIUDICE UNICO MONARCHICO - tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace, del pretore e del tribunale
 

- GIUDICE COLLEGIALE (2 giudici + 1 presidente)
- uno per più Comuni, spesso uno per Provincia

1° grado:
- controversie nelle quali è obbligatorio
- controversie da decidere in camera di consiglio
- omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo
- controversie sulle responsabilità di amministratori, liquidatori, direttori generali, sindaci delle società, delle mutue assicuratrici, delle cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi
- fallimento e liquidazione coatta amministrativa
- scioglimento della comunione dei beni
2° grado:
- tutte le cause decise dal pretore
Corte d'appello - collegiale (2 giudici + 1 presidente)
- una in ogni distretto (circa una per Regione, nelle zone più popolose più di una)
- cause di 2° grado del tribunale d'appello e del giudice unico