Il presidente della Repubblica
cost 87 83 È il capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale, eletto dal Parlamento in seduta comune; all'elezione partecipano 3 delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze; la Valle d'Aosta ha un solo delegato.
1. Elezione. Per essere eletto presidente della Repubblica è necessario essere cittadino italiano, avere compiuto 50 anni di età e godere dei diritti civili e politici. Il presidente della Repubblica dura in carica 7 anni ed è rieleggibile. La convocazione del Parlamento in seduta comune e dei delegati regionali per l'elezione è fatta dal presidente della Camera dei deputati 30 giorni prima che scada il termine di 7 anni. Se le Camere sono sciolte, o mancano meno di 3 mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle nuove Camere; nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica.
2. La supplenza. Nel caso in cui il presidente della Repubblica sia permanentemente o temporaneamente impedito, le funzioni vengono esercitate dal presidente del Senato (cosiddetta 'supplenza') che acquista la carica automaticamente senza che sia necessario prestare giuramento. Egli può svolgere tutti gli atti propri del presidente della Repubblica sino alla fine degli impedimenti.
L'irresponsabilità del presidente della Repubblica. cost 90 Il Capo dello Stato non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, allorché è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei suoi membri.
1. L'irresponsabilità politica. Il Capo dello Stato è politicamente irresponsabile in quanto la responsabilità politica degli atti presidenziali è assunta dai ministri che sono tenuti ad apporre la controfirma. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge devono essere controfirmati anche dal presidente del Consiglio dei ministri. La Costituzione richiede la controfirma ministeriale non solo per trasferire la responsabilità politica dal presidente al ministro, ma anche come requisito di validità degli atti stessi.
2. L'irresponsabilità giuridica. In modo diverso è l'irresponsabilità giuridica del presidente della Repubblica. Mentre, infatti, egli non è responsabile penalmente e civilmente per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, relativamente ai reati compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, risponde al pari di ogni altro cittadino. Tuttavia, al fine di evitare che il Capo dello Stato sia fatto oggetto di incriminazioni politicamente strumentalizzate, si ritiene che non si possa procedere contro di lui finché resti in carica (improcedibilità dell'azione penale), ma solamente allo scadere del mandato.
3. Organo giudicante. Qualora il presidente sia messo in stato di accusa dal Parlamento, il giudizio è demandato alla Corte costituzionale la cui composizione viene integrata da 16 membri tratti a sorte da un elenco di 45 cittadini.
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