Il Consiglio di Stato
È organo di consulenza giuridico-amministrativa a cui competono anche funzioni giurisdizionali amministrative di 2° grado e, in determinate materie, esclusive. È composto dal presidente, da 15 presidenti di sezione e 72 consiglieri; si divide in sei sezioni, di cui tre con funzioni consultive e tre con funzioni giurisdizionali. I componenti sono nominati dal presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri.
1. Attribuzioni. Le attribuzioni del Consiglio di Stato sono di tipo giurisdizionale, in quanto è giudice di secondo grado contro le decisioni dei Tribunali amministrativi regionali; ha inoltre la competenza esclusiva a giudicare in unico grado in presenza di un giudizio di ottemperanza. Ha anche funzioni consultive: esprime pareri in materia giuridico-amministrativa; i pareri possono essere facoltativi (quando l'autorità amministrativa può scegliere se richiederli o meno), oppure obbligatori (quando la legge impone all'autorità di amministrazione attiva l'audizione del Consiglio di Stato). Ad es., è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato per i decreti del presidente della Repubblica che dichiarano la pubblica utilità ai fini dell'espropriazione.