Le invenzioni industriali
Un'invenzione cc da 2584 a 2591 è la nuova soluzione inventiva di un problema tecnico non risolto fino a quel momento; si concretizza in un metodo o in un processo di lavorazione industriale, in una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, in un prodotto, inclusi prodotti e sostanze chimiche e farmaceutiche o in un'applicazione tecnica di un principio scientifico che dia immediati risultati industriali.
1. Esclusioni dalla brevettazione. Non sono considerate come invenzioni rd 1127 29/6/1939 12 le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori e le semplici presentazioni di informazioni, intese in quanto tali; e inoltre i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.
2. Le invenzioni oggetto di brevetto. Le invenzioni nuove, che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale, possono costituire oggetto di brevetto. La novità dell'invenzione è da intendersi in senso assoluto, in quanto l'invenzione non deve essere stata divulgata in Italia o all'estero mediante descrizione scritta o orale o mediante uso, anteriormente alla data di deposito della relativa domanda di brevetto. Il requisito di attività inventiva è soddisfatto qualora l'oggetto dell'invenzione non risulti evidente per un tecnico esperto nel settore, sulla base delle conoscenze tecniche anteriori. Un'invenzione è considerata atta ad avere applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
3. Titolarità del diritto al brevetto. Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione o al suo avente causa. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro, i diritti economici derivanti dall'invenzione spettano al datore di lavoro, salvo il diritto dell'inventore di essere riconosciuto come tale; tuttavia se l'attività inventiva non è prevista come oggetto del contratto e non è espressamente retribuita, all'inventore spetta un equo premio, per la determinazione del quale si deve tenere conto dell'importanza dell'invenzione. Il datore di lavoro ha inoltre diritto di prelazione, da esercitarsi entro 3 mesi dalla data di conseguimento del brevetto, per le invenzioni del dipendente che rientrano nel campo di attività dell'azienda (pubblica o privata), ma che non siano state effettuate nell'esecuzione del rapporto di lavoro.
4. Procedura di brevettazione. Per richiedere il brevetto è necessaria la presentazione della domanda da parte dell'avente diritto. Le domande di brevetto si depositano presso gli Uffici provinciali del ministero dell'industria, commercio e artigianato (UPICA) e da questi sono trasmesse all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).
5. Esame delle domande. In Italia l'esame da parte dell'UIBM in merito alla brevettabilità dell'invenzione è limitato a un accertamento che la domanda risponda ai requisiti formali di deposito, e il relativo brevetto viene concesso senza che sia condotto un esame sul merito della novità e attività inventiva dell'invenzione. La concessione del brevetto non fornisce dunque alcuna garanzia che l'invenzione sia validamente tutelabile, tuttavia il brevetto concesso beneficia di una presunzione di validità, in quanto l'onere di provare la sua nullità o decadenza incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto. Il richiedente non ha obbligo alcuno di effettuare ricerche preventive per accertare la brevettabilità dell'invenzione, ma prima di effettuare rilevanti investimenti industriali in base a un brevetto è raccomandabile effettuare tali ricerche tramite consulenti in proprietà industriale.
6. Durata e decadenza. Il brevetto ha una durata di 20 anni dalla data di deposito o di priorità; per il suo mantenimento in vigore è necessario il pagamento di una tassa annuale. Il brevetto costituisce un bene immateriale che può essere trasferito, concesso in licenza, pignorato ed espropriato. Il diritto di brevetto decade per mancato sfruttamento dell'invenzione entro 3 anni dalla concessione del brevetto o per mancato pagamento della tassa annuale.
7. Contenuto del diritto di esclusiva. cc 2584 Il diritto attribuito dal brevetto consiste nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e trarne profitto nel territorio dello Stato, tale facoltà si estende al commercio dei prodotti cui l'invenzione si riferisce. Il diritto esclusivo si esaurisce una volta che il prodotto stesso sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto, o con il suo consenso, nel territorio italiano.
8. Decorrenza. Gli effetti del brevetto RD1127/1939 4 decorrono dalla data in cui il testo della domanda di brevetto sia stato reso accessibile al pubblico (18 mesi dalla data di deposito o di priorità) o notificato a cura del titolare del brevetto al presunto contraffattore.
9. Tutela. La violazione da parte di terzi non autorizzati del diritto di esclusiva spettante al titolare o al suo avente causa comporta contraffazione del brevetto. Le azioni volte alla condanna dei contraffattori si propongono davanti all'autorità giudiziaria dello Stato. Il titolare del brevetto può richiedere misure cautelari, quali la distruzione o il sequestro degli oggetti prodotti in violazione del brevetto o dei mezzi per la loro produzione.