I segni distintivi

 

L'imprenditore, esercitando in genere un'attività che lo pone in diretta concorrenza con altri imprenditori, ha la necessità di far individuare al pubblico con chiarezza i prodotti o il ramo di attività in cui egli è impegnato. A tal fine si avvale di segni distintivi quali la ditta, l'insegna e il marchio che, nel rapporto fra l'imprenditore e la massa dei consumatori assolvono la funzione di "collettori di clientela".

Ditta. Segno distintivo di un'azienda, definibile come il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la sua attività. L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta cc 2563. Essa, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore; può avere un contenuto di fantasia cc 2567. Per quanto concerne le società di persone la ditta è indicata come ragione sociale; nelle società di capitali la ditta è costituita dalla denominazione sociale.

 

1. Tutela della ditta. La ditta non può assolutamente essere uguale o troppo simile a quella utilizzata da altro imprenditore; ciò perché si verrebbe a creare per i terzi una situazione di confusione, dannosa per l'esercizio dell'attività degli imprenditori stessi. L'obbligo di differenziare (mediante integrazioni o modifiche) il nome della ditta ricade sull'imprenditore che l'ha adottato in epoca successiva cc 2564. Tali obblighi sono previsti per le imprese che esercitano attività in concorrenza tra loro nello stesso territorio. Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

 

2. Trasferimento della ditta. Il codice civile cc 2565 stabilisce cha la ditta non possa essere trasferita separatamente all'azienda, cioè non è possibile vendere il nome utilizzato per identificare una certa attività senza trasferire la proprietà dell'azienda stessa. Anzi, quando l'imprenditore trasferisce ad altri l'azienda, deve espressamente dichiarare (nel contratto con cui si perfeziona il trasferimento) che intende vendere anche la ditta.

 

Insegna. È uno dei segni distintivi dell'attività dell'imprenditore, in particolare dei locali dove viene esercitata. Dev'essere nuova (cioè non copiata da nessun altro imprenditore) e dev'essere anche originale. Nel caso in cui un'insegna venga copiata da un'altra, l'imprenditore danneggiato può chiedere il risarcimento dei danni al giudice civile.

 

Marchio. Segno distintivo del prodotto di un imprenditore, che, per essere pienamente tutelato dalla legge rd 929 21/6/1942, dev'essere brevettato. Può essere costituito da ogni nuova parola, figura o segno atto a contraddistinguere prodotti o merci; la sua principale funzione consiste nell'individuare il prodotto e quindi distinguere una determinata merce da un'altra.

 

1. Tipi di marchio. Si parla di marchi forti e di marchi deboli per distinguerli a seconda del loro potere di individualità. Sono forti quelli che non presentano alcuna attinenza concettuale con i prodotti che rappresentano (ad es., il marchio Lacoste è forte rispetto al prodotto che contraddistingue); sono invece deboli i marchi espressivi e descrittivi, che presentano una diretta relazione di natura terminologica e funzionale con il prodotto che contraddistinguono. Si distingue inoltre tra marchi di fabbrica e marchi di commercio: i primi contraddistinguono i prodotti realizzati da un fabbricante, i secondi, invece, contraddistinguono colui che mette in commercio determinati prodotti. Esistono inoltre marchi di prodotto, che hanno lo scopo di contraddistinguere le merci, e marchi di servizio che caratterizzano attività verso i terzi. Molto importanti sono i marchi collettivi che hanno la funzione di garantire che il prodotto soddisfi determinati requisiti di origine, natura e qualità; vengono usati da più imprese che trattano prodotti uguali o simili.

 

2. Procedura di brevettazione. Perché i marchi possano formare oggetto di valido brevetto devono presentare due requisiti: un certo grado di novità e una sufficiente capacità distintiva, idonea a permettere loro di contraddistinguere prodotti o merci.

a) Avente diritto. Può ottenere il brevetto per marchio d'impresa chi lo usa o si proponga di usarlo nella propria industria o nel proprio commercio.

b) Presentazione della domanda. Il brevetto si richiede mediante presentazione di domanda da parte dell'avente diritto che si deposita presso le Camere di commercio.

c) Contenuto della domanda. La domanda deve contenere l'indicazione del genere dei prodotti e delle merci che il marchio contraddistingue e va accompagnata da un esemplare del marchio. Essa può avere per oggetto un solo marchio. La data di presentazione della domanda è molto importante, perché in caso di controversie tra due utilizzatori dello stesso marchio prevale chi per primo ha fatto domanda di registrazione.

d) Durata. La registrazione dura 10 anni e gli effetti decorrono dalla data di deposito
della domanda (in caso si tratti di prima registrazione); la registrazione può essere rinnovata per periodi di 10 anni e gli effetti decorrono dalla scadenza della registrazione precedente.

e) Esame e conclusione del procedimento. La domanda, dopo essere stata presentata, viene sottoposta a un primo esame di formale regolarità e successivamente inviata all’Ufficio italiano brevetti e marchi che l’annota nel registro delle domande e dà inizio all’esame vero e proprio. Se l’esame si conclude positivamente, l’ufficio effettua la registrazione del marchio.

 

3. Diritti derivanti dal brevetto. Il brevetto per marchio costituisce un bene immateriale, che può essere trasferito, anche a prescindere dal trasferimento d'azienda, concesso in licenza (anche non esclusiva), pignorato o espropriato. Al titolare spetta l'uso esclusivo per i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato.

 

4. Uso del marchio. Chi, prima della registrazione da altri ottenuta, abbia fatto uso di un marchio all'epoca non registrato (marchio di fatto), ha facoltà di continuare a usarne nei limiti, anche geografici, in cui anteriormente se ne è valso (preuso).

 

5. Nullità e decadenza. È nullo il marchio che è confondibile con altri brevettati o usati da altri, che non è in grado di distinguere il prodotto, che è contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. Inoltre si decade dall'uso del marchio quando sia diventato denominazione generica di un prodotto (volgarizzazione del marchio) che si può avere solo quando il proprietario non si sia opposto all'uso del marchio come denominazione generica delle merci. Decade infine in caso di mancato uso effettivo da parte del titolare – o con il suo consenso – per 5 anni dalla registrazione, ovvero da quello in cui l’uso è stato sospeso.

 

6. Tutela del marchio. Il marchio può essere oggetto di rivendiche o sequestri, ove se ne contesti la proprietà o il possesso. Tutte le azioni a tutela si propongono di fronte all'autorità giudiziaria del domicilio del convenuto. Si può fare domanda al giudice civile di un'azione di contraffazione (volta a tutelare l'imprenditore da un uso illecito del marchio o di un altro simile), di un'azione di decadenza (accertamento volto a far dichiarare nullo o decaduto un brevetto per marchio) e di un'azione per il risarcimento del danno.