L'avviamento

Consiste nella capacità di profitto dell'azienda, cioè nell'attitudine concreta di produrre guadagni.

1. Valutazione dell'avviamento. L'avviamento può sicuramente essere considerato una qualità dell'azienda ed è un elemento per la determinazione del valore della stessa in caso di vendita. In pratica il valore dell'avviamento si calcola prendendo in considerazione alcuni specifici fattori, ad es., l'assortimento delle merci, il nome, la posizione del locale, l'esperienza e l'abilità dei dipendenti e soprattutto la clientela. Tali elementi costituiscono nel loro complesso l'attitudine concreta dell'azienda a produrre utili. L'avviamento costituisce un elemento da riportare all'attivo nel bilancio cc 2424, ma soltanto quando è stata pagata una somma a tale titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce e per un importo non superiore al prezzo pagato.

2. Il diritto all'indennità per perdita dell'avviamento. È stato previsto L 392 27/7/1978 34 che nelle attività commerciali e artigiane che abbiano rapporti diretti con il pubblico, in caso di cessazione del rapporto di locazione non motivata da risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore (inquilino), sia dovuta una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità da corrispondere al titolare dell'azienda sfrattato. Il conduttore (inquilino) ha diritto a una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente previste sopra, qualora l'immobile venga da chiunque adibito all'esercizio della stessa attività o di una che abbia delle affinità con quella già esercitata dal conduttore uscente, a condizione che il nuovo esercizio venga iniziato entro 1 anno dalla cessazione del precedente. Tale indennità (la cosiddetta buonuscita) è stata riconosciuta per tutelare giuridicamente soprattutto quei commercianti che, avendo continuo contatto con il pubblico, verrebbero danneggiati dalla cessazione del contratto di locazione.