La successione necessaria
Le norme in proposito costituiscono un limite alla libertà testamentaria e sono poste a tutela dei diritti di determinate categorie di successibili ai quali la legge riserva di diritto, cioè anche contro la volontà del defunto, una quota del patrimonio ereditario (la cosiddetta porzione legittima o quota di riserva). Questi soggetti (legittimari) sono: il coniuge, i figli legittimi e naturali e gli ascendenti legittimi. Tutte le volte in cui il de cuius disponga, per atto tra vivi (ad es., donazione) o con il testamento, della quota o di una sua parte che la legge riserva ai legittimari si ha lesione di legittima. Il legittimario che si ritenga leso da disposizioni o atti che dispongano del patrimonio del defunto in misura eccedente rispetto a quella consentita per legge potrà esperire l'azione di riduzione. Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (riunione fittizia) e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre cc 556.