La successione legittima
La legge cc 565 s considera successori legittimi il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi e gli altri parenti fino al sesto grado. Se tutti questi successori mancano l'eredità si devolve allo Stato; se mancano ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle l'intero patrimonio è conseguito dal coniuge; se il coniuge concorre con un figlio, l'eredità sarà divisa in parti uguali, mentre se concorre con più di un figlio riceverà un terzo del patrimonio e se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle, anche se unilaterali, ne riceverà due terzi. Queste disposizioni si applicano anche al coniuge separato, ma se la separazione è stata a lui addebitata avrà diritto solo a un assegno vitalizio il cui ammontare non potrà, in ogni caso, essere superiore agli alimenti già goduti (se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti). Per quanto riguarda i figli, se concorrono da soli all'apertura della successione riceveranno l'intera eredità in parti uguali tra loro; i figli naturali riconosciuti, i legittimati e gli adottivi succedono al pari di quelli legittimi. Se ci sono figli, l'eredità sarà loro devoluta interamente e alla successione non potranno partecipare né gli ascendenti né i parenti ulteriori.