Introduzione

Alla morte di una persona, i rapporti giuridici patrimoniali, sia attivi che passivi, di cui era titolare si trasferiscono a un altro soggetto, il successore. La successione cc 588 si dice a titolo universale quando il successore, che acquista la qualità di erede, subentra in tutto o in parte nei rapporti patrimoniali del defunto; se invece acquista la titolarità di singoli beni o diritti, la successione si dice a titolo particolare (legato). Chi acquista la qualità di erede subentra in tutti i rapporti giuridici, anche in quelli passivi, ed è tenuto, quindi, a rispondere degli eventuali debiti della persona alla quale succede. La successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. Nel nostro ordinamento cc 456 esistono tre tipi di successione: testamentaria, legittima e necessaria. Nel primo caso l'eredità si devolve secondo quanto disposto dal testatore stesso in un atto formale e solenne, il testamento. Ogniqualvolta il testamento manchi o preveda l'assegnazione di una parte soltanto del patrimonio ereditario, l'eredità viene devoluta secondo criteri e modalità stabiliti dalla legge cc 457 ai cosiddetti successori legittimi (successione legittima).

La successione necessaria, infine, è costituita dal complesso di norme che garantiscono a determinati soggetti indicati dalla legge (i successori necessari, o legittimari o riservatari) una quota dei beni ereditari anche contro la volontà del testatore. Oggetto di successione sono tutti quei diritti e obblighi facenti capo al de cuius al momento della sua morte e aventi natura patrimoniale che non si estinguono con la morte di una persona: non costituiscono oggetto di successione, ad es., i diritti inerenti alla persona e relativi a rapporti familiari la cui tutela è affidata, alla morte del titolare, ai congiunti di questo e non agli eredi. La qualità di erede si acquista solamente dopo l'accettazione di eredità da parte del chiamato. Qualora il soggetto designato come erede non voglia o non possa accettare, opera l'istituto della rappresentazione ereditaria. Se mancano i presupposti per la rappresentazione si applica l'istituto dell'accrescimento.