Le persone giuridiche
Gli elementi costitutivi delle persone giuridiche sono:
- una pluralità di persone
- un patrimonio
- uno scopo
- il riconoscimento da parte dello Stato
Lo scopo della persona giuridica, che ne giustifica la nascita e l'attività, dev'essere lecito, ossia non contrario a norme imperative, al buon costume e all'ordine pubblico, nonché possibile.
1. Il riconoscimento e i suoi effetti. Il riconoscimento attribuisce all'ente (società, associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato) la qualità di persona giuridica (ne fa cioè un soggetto di diritto) conferendogli una generale capacità di agire. Esso ha la forma cc 12 del decreto del presidente della Repubblica, o, per gli enti che esercitano la loro attività nell'ambito regionale, del decreto del presidente della giunta regionale. In vista del riconoscimento la legge richiede per la costituzione dell'ente una speciale forma scritta, che è l'atto pubblico. Il riconoscimento, attribuendo all'ente la qualità di persona giuridica, ne fa un centro autonomo di diritti e interessi, distinti da quelli dei singoli partecipanti. L'autonomia della persona giuridica è patrimoniale e di volontà: con ciò si intende che il suo patrimonio è distinto da quello dei singoli partecipanti e risponde delle obbligazioni contratte dall'ente in modo esclusivo. L'autonomia della volontà si esplica invece con le scelte e l'attività posta in essere dall'ente (sia pure per mezzo dei suoi organi, composti da persone fisiche) in quanto vero e proprio soggetto di diritto; così si potranno creare dei rapporti giuridici tra una persona giuridica e un'altra, o tra essa e una persona fisica (si pensi, ad es., a un contratto stipulato dall'associazione e uno dei suoi partecipanti).
2. Costituzione e pubblicità. L'atto costitutivo è quello con cui i singoli partecipanti esprimono la loro volontà di dare vita all'ente; si distingue cc 16 dallo statuto che contiene le norme organizzative dell'ente. Entrambi devono indicare la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e l'amministrazione. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere norme relative all'estinzione dell'ente e alla devoluzione del suo patrimonio. Una volta riconosciuta, la persona giuridica dev'essere registrata cc 33 in un apposito registro istituito presso ogni Provincia. Questo regime di pubblicità ha la funzione di rendere conoscibile ai terzi tutto ciò che è inerente all'esistenza e all'organizzazione dell'ente.
3. Capacità della persona giuridica. Le persone giuridiche hanno piena capacità di agire, esplicata soprattutto nell'ambito di un'attività di contenuto patrimoniale.
4. Da chi è rappresentata. La persona giuridica svolge la propria attività per mezzo dei suoi organi, composti da persone fisiche, che ne attuano la volontà secondo i principi propri della rappresentanza. Essi quindi agiscono in nome e per conto dell'ente e nel suo interesse: gli effetti dell'attività si riflettono perciò direttamente sull'ente, che sarà l'esclusivo titolare dei diritti e degli obblighi che ne derivano. Spetta all'atto costitutivo o allo statuto designare coloro che, tra gli amministratori, hanno anche la rappresentanza e fissare i limiti per l'esercizio di tale potere cc 19. Qualora gli atti posti in essere dagli organi rappresentativi li eccedano, non vincolano l'ente, a condizione però che le limitazioni risultino iscritte nel registro delle persone giuridiche: l'iscrizione è infatti necessaria per opporle ai terzi, a meno che non si provi che questi ne erano comunque a conoscenza.
5. Estinzione cc 27. Generalmente l'atto costitutivo o lo statuto prevedono le cause che danno luogo all'estinzione della persona giuridica (ad es., le clausole di durata che fissano il termine dell'esistenza dell'ente). Altre cause sono: il raggiungimento dello scopo o la sua sopravvenuta impossibilità e per le associazioni la mancanza totale (per morte, recesso, esclusione) degli associati, nonché la deliberazione assembleare di scioglimento; l'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio. Le persone giuridiche private sono regolate esclusivamente da norme di diritto privato; si dividono in:
a) società cc 2247, che hanno come scopo lo svolgimento di attività economiche, specificamente regolate dal codice civile;
b) enti che non hanno come scopo lo svolgimento di attività economiche e che si distinguono in: associazioni (dette anche corporazioni) e fondazioni, caratterizzate ciascuna dalla diversa importanza che nella loro organizzazione assumono gli elementi costitutivi.
Le associazioni riconosciute. Le associazioni riconosciute comprendono quelle persone giuridiche composte da una pluralità di persone, che, apportando ciascuna una determinata quota di beni, intendono conseguire uno scopo comune, non necessariamente immutabile nel tempo e rivolto a loro vantaggio. L'elemento personale, costituito da un'organizzazione di individui, assume un'importanza preminente nelle associazioni, che necessitano peraltro, per poter conseguire le loro finalità, anche di un seppur minimo patrimonio.
1. L'assemblea degli associati. Un organo di fondamentale importanza è l'assemblea degli associati. Essa ha la funzione di decidere cc 21 su tutte le questioni di maggiore importanza riguardanti la vita dell'ente e il suo operato: può modificare lo statuto e l'atto costitutivo, deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori ed esercita l'azione di responsabilità nei loro confronti, può escludere gli associati ed esercitare tutti gli altri compiti che le siano affidati dall'atto costitutivo. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio cc 20, tutte le volte che ve ne sia la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati; adotta le sue decisioni a maggioranza dei voti, in presenza di almeno la metà degli associati nella prima convocazione, mentre la seconda deliberazione cc 21 è valida quale che sia il numero degli intervenuti; nelle deliberazioni che approvano il bilancio e in quelle relative alla loro responsabilità, gli amministratori non possono votare. Altre maggioranze sono previste dalla legge per deliberazioni specifiche (ad es., per modificare l'atto costitutivo o lo statuto).
2. Gli amministratori. Altro organo delle associazioni è costituito dagli amministratori (che spesso cumulano in sé anche i poteri rappresentativi), ai quali spetta decidere sull'ordinaria gestione degli affari e dare esecuzione alle delibere assembleari: essi sono responsabili verso l'ente per il proprio operato secondo le norme sul mandato cc 18.
Le fondazioni. Sono enti dotati di personalità giuridica generale, che dispongono di un proprio patrimonio per il conseguimento di uno scopo non lucrativo. Presupposto necessario della fondazione è l'atto costitutivo, sotto condizione del suo riconoscimento da parte dell'autorità amministrativa. L'atto deve essere stipulato in forma pubblica, sotto pena di nullità del negozio; può anche essere incluso in un testamento e può avere effetto solo dopo la morte del testatore.
1. Elementi costitutivi. Gli elementi costitutivi della fondazione sono:
a) il patrimonio: esso è costituito dai mezzi finanziari occorrenti all'attività dell'ente. Alla costituzione del patrimonio provvedono i fondatori, separando alcuni beni dal proprio patrimonio e destinandoli allo scopo per il quale è costituita la fondazione. È un atto di liberalità e avviene mediante una donazione o con il testamento;
b) lo scopo: consiste nella causa giustificativa della fondazione; viene stabilito dai fondatori e non può essere trasformato, totalmente o parzialmente, dalla pubblica autorità. Tale causa giustificativa deve avere carattere non lucrativo, nel senso che non è ammessa un'attività finalizzata a un mero profitto economico dei beneficiari, bensì a interessi ideali o a bisogni fondamentali dei destinatari (ad es., borse di studio, cura di beni aventi interesse storico o archeologico ecc.).
2. Forme di controllo. L'attività della fondazione è sottoposta a un ampio potere di controllo e di vigilanza dell'autorità governativa che provvede ad annullare le delibere contrarie allo statuto o, più in generale, alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Altre forme di controllo sono costituite dall'autorizzazione ad acquistare beni immobili, ad accettare donazioni o lasciti ereditari.
3. Amministratori. Sono nominati secondo le modalità previste nell'atto di fondazione o, nell'eventualità in cui queste non possano attuarsi, dall'autorità governativa. Gli amministratori devono provvedere all'attuazione dello scopo contemplato nell'atto di fondazione, il rispetto del quale costituisce il solo vincolo che, nella gestione del patrimonio della fondazione, gli amministratori sono tenuti a rispettare. Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni viene esercitato dall'autorità governativa cc 25
4. Estinzione. La fondazione ha ragione di esistere finché persegue il suo scopo. Se lo scopo è interamente realizzato o diviene impossibile, o in caso di insufficienza del patrimonio, essa si estingue.