Introduzione
Il termine persona designa ogni soggetto di diritto, anche se composto di più individui (persona giuridica). Sono soggetti del diritto le persone fisiche e le persone giuridiche. La Costituzione tutela l'individuo sotto più punti di vista. A garanzia della persona fisica è intervenuto anche illegislatore ordinario, sancendo diritti denominati personalissimi,in quanto caratterizzano la persona nella sua individualità. Sono il diritto al nome, il diritto all'immagine, il diritto all'integrità psicofisica, garantito sia nei confronti dello Stato sia di altri soggetti. Alla persona fisica è attribuita sia la capacità giuridica, ossia l'attitudine alla titolarità di diritti e di obblighi giuridici, sia la capacità di agire, che invece si sostanzia nella capacità di disporre concretamente dei propri diritti, cioè di stipulare contratti e altri negozi giuridici.
Le persone giuridiche sono enti cui la legge attribuisce la titolarità di rapporti giuridici in quanto voltial raggiungimento di scopi riconosciuti meritevoli di tutela. Sono generalmente designate come persone giuridiche solo quegli enti ai quali è stato attribuito il riconoscimento; qualora questo manchi si parla di enti di fatto o non riconosciuti. Le persone giuridiche si distinguonoin associazioni riconosciute, fondazioni, società di capitalie possono essere pubbliche o private: sono pubbliche lo Stato,le Regioni, le Province, i Comuni e gli enti pubblici riconosciuti.