Le organizzazioni collettive senza personalità giuridica
Comprendono le società di persone, le associazioni non riconosciute, i comitati.
Associazioni non riconosciute. Sono gruppi di persone organizzati per il raggiungimento di uno scopo comune non lucrativo, che non hanno richiesto (o ottenuto) il riconoscimento come persone giuridiche. Gli accordi interni tra gli associati regolano i loro rapporti, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei beni comuni, che costituiscono il fondo comune dell'associazione, costituito dai contributi degli associati (e dai beni acquistati con tali contributi).
1. Responsabilità patrimoniale. Il fondo comune risulta di comproprietà degli associati e serve a soddisfare le pretese dei creditori dell'associazione: ma per le obbligazioni dell'associazione rispondono anche, personalmente e solidalmente, coloro che hanno agito in suo nome e per suo conto (in pratica, gli amministratori, ovvero le persone designate dall'atto costitutivo).
2. Principali associazioni non riconosciute. Nell'intenzione del codice civile, l'associazione non riconosciuta avrebbe dovuto dar veste giuridica a realtà minori e di scarsa importanza sociale (circoli sportivi, ricreativi ecc.), mentre, al contrario, essa rappresenta la più usuale forma di presenza, nel nostro ordinamento, dei maggiori gruppi organizzati per fini non lucrativi: i partiti politici e i sindacati, infatti, sono semplici associazioni non riconosciute, non avendo richiesto il riconoscimento all'autorità a ciò preposta.
Comitati. Sono gruppi ristretti di persone che si propongono di raccogliere fondi per uno scopo di interesse generale (ad es., allo scopo di arrecare soccorsi in occasione di pubbliche calamità, o di fare beneficenza, o per promuovere la costruzione di opere pubbliche o manifestazioni di interesse collettivo, quali mostre, festeggiamenti, esposizioni).
1. Responsabilità. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili verso gli oblatori e gli eventuali destinatari delle offerte, personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato.
2. Organi. Gli organi che compongono il comitato sono: l'assemblea, cioè il gruppo dei componenti al quale spettano tutte le decisioni sull'attività, sulla gestione e l'erogazione dei fondi, e sull'esistenza stessa dell'ente; gli amministratori; il presidente.
3. Estinzione. L'estinzione avviene per le cause previste nello statuto, o quando vengono a mancare tutti i componenti, o per delibera dell'assemblea. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o raggiunto lo scopo si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.