Obbligazioni solidali
L'obbligazione è solidale, o 'in solido', cc 1292 quando, in presenza di più debitori di un unico creditore, i debitori sono solidalmente obbligati per la medesima prestazione, così che il creditore può pretendere l'intera prestazione da uno qualunque dei debitori, il cui adempimento libera tutti gli altri, e quando, in presenza di più creditori di un medesimo debitore, ogni creditore può pretendere l'intera prestazione, e l'adempimento da lui conseguito libera il debitore anche nei confronti degli altri creditori; nel primo caso si parla di solidarietà passiva, nel secondo caso di solidarietà attiva.
1. Rapporto tra concreditori e condebitori. Per quanto concerne il rapporto interno intercorrente tra i concreditori o i condebitori cc 1298, si assiste a una divisione dell'obbligazione in solido tra i diversi debitori o i diversi creditori, a meno che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di qualcuno di essi. Il condebitore che ha pagato ha azione di regresso (rivalsa) nei confronti degli altri, così che deve rivolgersi a ciascuno dei restanti condebitori per ottenere il rimborso della sua parte; il concreditore che ha riscosso deve corrispondere ai restanti concreditori la parte della prestazione di loro spettanza. Salvo diversa pattuizione, le parti di ciascuno dei condebitori o di ciascuno dei concreditori si presumono uguali. La prestazione avente per oggetto una obbligazione indivisibile è necessariamente solidale.