Obbligazioni generiche e specifiche
Le obbligazioni che hanno per oggetto una prestazione di dare o consegnare si dividono in obbligazioni generiche e obbligazioni specifiche. Le obbligazioni generiche cc 1178 hanno per oggetto una prestazione non specificatamente individuata. L'oggetto della prestazione non deve però essere troppo indefinito; ad es., non avrebbe rilevanza giuridica l'assunzione di un impegno a consegnare un animale o a fornire una certa quantità di frutta, senza ulteriori indicazioni. Il codice stabilisce che quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media, cioè che, anche se non ottime, non siano scadenti. La genericità dell'obbligazione è concepibile soltanto in una prima fase del rapporto obbligatorio, in quanto al momento dell'esecuzione la prestazione dev'essere necessariamente determinata; le parti possono liberamente scegliere che l'individuazione della prestazione avvenga in un momento anteriore all'esecuzione. Le obbligazioni specifiche sono, invece, quelle in cui l'oggetto della prestazione è ben determinato (ad es., l'obbligo a trasferire la proprietà di un quadro, di cui sia indicato l'autore e il titolo). In questi casi il debitore deve dare esattamente la cosa di cui si tratta, anche se di qualità scadente, e solo con la consegna di essa è liberato.