Il contratto

 

È l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale, cioè un rapporto suscettibile di essere valutato in termini economici cc 1321 1174. Il contratto è lo strumento giuridico più diffuso per la regolamentazione dei rapporti e delle intese tra i privati.

1. Elementi essenziali. Il codice civile cc 1322 elenca gli elementi essenziali del contratto, siano o no previsti dalla legge:

a) l'accordo delle parti, cioè il loro consenso sui termini esatti dell'affare. Il contratto è quindi concluso quando chi ha fatto una certa proposta viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte: prima di questo momento la proposta può essere revocata; anche l'accettazione può essere revocata, purché la notizia della revoca giunga al proponente prima dell'accettazione cc 1328

b) la causa, cioè la ragione principale del contratto. In una compravendita, ad es., la causa è lo scambio di una cosa contro un prezzo. La causa deve essere lecita, cioè non contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. I contratti previsti dal codice civile hanno tutti, in astratto, una causa lecita; gli altri la devono avere, in modo che siano giustificati e leciti tutti gli effetti del contratto. La mancanza o l'illiceità della causa provoca la nullità (e dunque l'inefficacia) del contratto;

c) l'oggetto, cioè il contenuto concreto dell'accordo. L'oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile: la mancanza di queste caratteristiche dell'oggetto rende nullo il contratto. Sono quindi nulli, ad es., i contratti con cui ci si impegni ad andare su Marte (oggetto impossibile), o a vendere un rene (oggetto illecito per contrarietà all'ordine pubblico), a vendere 'qualcosa' (oggetto indeterminabile);

d) la forma, quando la legge la prevede come requisito di validità del contratto. Vige la regola della libertà delle forme contrattuali (un contratto si può concludere a voce, con una stretta di mano, con un cenno ecc.), ma per alcuni contratti è richiesta la forma scritta (ad es., per i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, ovvero che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali su beni immobili). La forma scritta e quella dell'atto pubblico sono imposte per i contratti che rivestono maggiore importanza economica. I contratti relativi a beni mobili sono invece a forma libera. La mancanza della forma prevista dalla legge provoca la nullità del contratto. In certi casi il contratto è valido anche se non stipulato con particolari formalità, ma può essere provato (cioè dimostrato) solo se scritto (è il caso della transazione: in mancanza della forma scritta, non è consentito provarne il contenuto mediante testimoni o altro, ma il contratto è valido).

 

2. Elementi accidentali. Nel contratto le parti possono inserire elementi accidentali per la realizzazione di particolari interessi. Tali elementi sono: la condizione, il termine, il modo.

 

3. Scioglimento del contratto. Dopo la conclusione, il contratto ha forza di legge tra le persone che lo hanno stipulato, perciò può essere sciolto o da un accordo in tal senso, o per ragioni espressamente ammesse dalla legge. Tali ragioni cc 1372 sono il recesso e la risoluzione. Il recesso può essere convenzionalmente stabilito dalle parti stesse, in previsione di futuri disaccordi. Le parti, quando si accordano perché a una di esse sia attribuita la facoltà di recedere, possono convenire che questa consegni all'altra una caparra penitenziale , che in caso di recesso funge da corrispettivo per la parte che lo subisce. 

 

Tipologia dei contratti. Tutti i contratti possono essere classificati in relazione a vari aspetti caratterizzanti.

 

1. In relazione alle prestazioni. Secondo le prestazioni che prevedono i contratti possono essere sinallagmatici (o a prestazioni corrispettive), unilaterali, associativi. Nei contratti sinallagmatici la prestazione che grava su una parte trova il proprio corrispettivo in quella che grava sull'altra (ad es., nella compravendita, la dazione di una cosa da parte del venditore trova la contropartita nella ricezione del prezzo); il contratto è invece unilaterale quando l'obbligazione grava solo su una parte (ad es., il deposito gratuito, per cui l'unico obbligato è il depositario, che deve restituire la cosa al depositante). Nei contratti associativi, infine, le parti conferiscono denaro, beni o servizi per il raggiungimento di uno scopo comune (ad es., il contratto di società).

 

 

2. In relazione al rischio. In base al rischio comportato si hanno contratti commutativi e aleatori. Nei contratti commutativi guadagno e sacrificio delle parti sono certi, e non vi è alcuna assunzione di rischio (come nella compravendita); mentre nei contratti aleatori la possibilità del guadagno deriva dal caso, come nel gioco, ma anche nel contratto di assicurazione.

 

3. In relazione alla reciprocità e alle modalità. Secondo la reciprocità dei guadagni un contratto è a titolo oneroso o a titolo gratuito. Nel primo caso al sacrificio patrimoniale di una parte (ad es., il compratore che paga il prezzo) fa sempre riscontro un corrispondente guadagno (il compratore acquista la proprietà di quanto acquistato); nei contratti a titolo gratuito, invece, manca questa corrispondenza (sono a titolo gratuito, ad es., la donazione e il comodato). In relazione alle modalità di conclusione i contratti sono consensuali, formali o reali. I contratti consensuali si concludono tramite il semplice consenso, non importa come manifestato (ad es., la compravendita mobiliare); i contratti formali sono così chiamati perché necessitano di formalità particolari (il contratto di società per azioni deve essere stipulato per atto pubblico; la compravendita immobiliare deve essere stipulata per iscritto); i contratti reali si concludono mediante la consegna della cosa (ad es., il mutuo o il deposito).

4. In relazione agli effetti e alla durata. I contratti possono essere a effetti reali e a effetti obbligatori. Nel primo caso producono l'effetto di creare, trasferire o modificare un diritto reale: nella compravendita, ad es., la proprietà della cosa venduta si trasferisce quando le parti esprimono il loro consenso cc 1376, eccettuati i casi di compravendita a effetti obbligatori. I contratti a effetti obbligatori creano semplicemente obbligazioni tra le parti (ad es., il contratto di lavoro subordinato). In relazione alla durata dell'esecuzione, oltre agli ordinari contratti a esecuzione istantanea, ve ne sono alcuni la cui esecuzione necessita di un certo lasso di tempo, corrispondente alle esigenze del creditore (a esecuzione prolungata). Nel contratto di lavoro subordinato, ad es., il lavoratore dà esecuzione al contratto per tutto il tempo nel quale lavora per il datore; così pure, nella società l'esecuzione del contratto richiede il continuativo attivarsi dei soci per raggiungere lo scopo comune.

 

L'invalidità. È invalido il contratto stipulato senza rispettare le prescrizioni imposte ai privati cittadini dalla legge e dall'ordinamento. Se il mancato rispetto delle prescrizioni è grave, l'invalidità è detta nullità. È nullo il contratto contrario a norme imperative (si pensi al contratto di sfruttamento della prostituta); è nullo il contratto mancante di uno degli elementi essenziali elencati dal codice cc 1325. Il contratto nullo non può essere convalidato o sanato (tranne in casi eccezionali), ma può essere convertito in un contratto valido, se possiede i requisiti di sostanza e di forma di quest'ultimo cc 1424. La nullità cc 1421 può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice; l'azione diretta a far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione cc 1422.

 

1. L'annullabilità. Se il contratto presenta irregolarità di minor importanza di quelle che ne comportano la nullità, l'invalidità assume la forma dell'annullabilità. In generale, è annullabile il contratto stipulato in violazione di regole volte alla protezione di una delle due parti: o perché incapace di contrattare (per minore età, o per incapacità di intendere o di volere) o perché il suo consenso è stato dato per errore, ovvero estorto con violenza o dolo. L'azione di annullamento spetta solo alla parte nel cui interesse è prevista (l'incapace, la persona in errore ecc.) ed è soggetta a prescrizione, in genere di 5 anni. L'annullabilità non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il contratto annullabile può essere convalidato (cioè l'annullabilità può essere sanata) mediante una dichiarazione scritta della parte cui spetterebbe l'annullamento, contenente la menzione del contratto e del motivo dell'annullabilità, e la dichiarazione che si vuole convalidarlo.

 

La risoluzione. cc 1453 s È lo scioglimento del contratto dovuto a inadempimento di una delle parti, alla sopravvenuta impossibilità della prestazione o alla sopravvenuta eccessiva onerosità della stessa.

 

1. La risoluzione per inadempimento. Nei contratti a prestazioni corrispettive: se una parte non adempie le sue obbligazioni l'altra può, a scelta, agire in giudizio per ottenere l'adempimento o risolvere il contratto per inadempimento (è salvo, in entrambi i casi, il suo diritto al risarcimento del danno): una volta domandata la risoluzione, però, non si può chiedere l'adempimento. Il contraente inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. Il giudice davanti al quale l'azione è proposta dichiara lo scioglimento del contratto se accerta che effettivamente la parte si è resa responsabile di un inadempimento di una certa rilevanza nei confronti dell'altra: il contratto quindi non vincola più le parti e le prestazioni eventualmente già effettuate devono essere restituite.

a) Risoluzione di diritto. In tre casi non è necessaria una sentenza dell'autorità giudiziaria per dichiarare risolto un contratto (che si risolve quindi di diritto): se le parti cc 1456 hanno previsto una specifica clausola contrattuale, secondo la quale se una determinata obbligazione non viene adempiuta il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto (clausola risolutiva espressa); ovvero cc 1454 se una parte invia all'altra una diffida ad adempiere la propria obbligazione entro un certo termine (non inferiore, di regola, ai 15 giorni), trascorso il quale il contratto dovrà intendersi risolto; il terzo caso cc 1457 è quello in cui il contratto presenta un termine essenziale, cioè trascorso il quale la prestazione diventa inutile per la controparte, la quale può comunque, entro 3 giorni dallo spirare del termine, dichiarare che pretende ancora l'adempimento: in mancanza di tale dichiarazione, trascorso il termine essenziale, il contratto si risolve.

 

2. La risoluzione per impossibilità sopravvenuta. cc 1463 Nei contratti a prestazioni corrispettive, se una prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al contraente questi è liberato dall'obbligo di eseguirla, ma non può naturalmente richiedere la controprestazione: deve restituire quella eventualmente già ricevuta e il contratto si risolve (si pensi al caso in cui un'abitazione, oggetto di un contratto di locazione, venga distrutta da un incendio provocato da un fulmine: il proprietario non potrà più immettere nel possesso il conduttore, e quest'ultimo è liberato dall'obbligo di pagare i canoni di locazione). Se, invece, cc 1464 la prestazione diviene solo in parte impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente diminuzione della controprestazione cui è tenuta.Qualora tuttavia questa non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale, potrà anche recedere dal contratto.

 

3. La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, quelli cioè nei quali intercorre necessariamente un certo tempo tra la stipulazione e l'esecuzione, può accadere che la prestazione di una delle parti divenga eccessivamente onerosa, per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili; è possibile cc 1467 per tale ragione richiedere la risoluzione del contratto.

TIPOLOGIA DEI CONTRATTI
classificazione tipo di contratto caratteristiche caratteristiche
in relazione alle prestazioni sinallagmatico (o a prestazioni corrispettive) prestazioni e compenso si bilanciano
  unilaterale una sola parte si obbliga
 

associativo

tutte le parti si obbligano, con intenti in comune
in relazione al rischio commutativo guadagno e sacrificio per le due parti
  aleatorio sacrificio certo, guadagno incerto
in relazione alla reciprocità dei guadagni a titolo oneroso al costo risponde un guadagno
  a titolo gratuito al costo non risponde un guadagno
in relazione alla conclusione consensuale si conclude con il consenso
  formale necessità di formalità
  reale si conclude con la consegna del bene
in relazione agli effetti a effetti reali trasferisce o modifica un diritto reale
  a effetti obbligatori crea un'obbligazione tra le parti
in relazione alla durata a esecuzione istantanea  
  a esecuzione prolungata