La locazione
cc 1571 È il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile, per un certo tempo (massimo 30 anni) e un corrispettivo determinato; se oggetto del contratto è una cosa produttiva, si parla di affitto. Il contratto di locazione ha forma libera, tranne che si riferisca a un bene immobile e preveda una durata superiore ai 9 anni, nel qual caso per la validità è necessaria la forma scritta.
1. Obblighi del locatore e del conduttore. Il locatore deve consegnare la cosa in buono stato, provvedere alla sua manutenzione e garantire che il conduttore non sia molestato nel possesso da terzi cc 1585. Il conduttore, da parte sua, deve cc 1587 prendere in consegna la cosa e servirsene con diligenza, pagando regolarmente il corrispettivo. Le spese per la riparazione della cosa cc 1577 sono a carico del locatore, tranne che si tratti di piccola manutenzione. Se la cosa data in locazione presenta dei vizi che ne diminuiscono l'idoneità all'uso, il conduttore può pretendere la riduzione del corrispettivo o la risoluzione del contratto; se viene distrutta o perduta cc 1588, risponde dei danni se non prova che la distruzione o la perdita sono avvenute per causa a lui non imputabile. Il locatore può cc 1599 alienare a terzi la cosa, ma l'acquirente deve rispettare il contratto di locazione precedentemente stipulato dall'alienante.Alla scadenza del
contratto il conduttore deve restituire la cosa nello stesso stato in cui la ha ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo causato dall’uso della cosa in maniera conforme alle previsioni contrattuali. Conseguentemente il conduttore non risponderà del perimento o del deterioramento della cosa locata qualora questi siano dovuti a vetustità.