Il contratto d'opera
cc 2222 Contratto di lavoro autonomo, mediante il quale una persona (in genere un artigiano) si obbliga verso un'altra, dietro un certo corrispettivo e senza vincoli di subordinazione, a compiere una certa opera (es. un mobile, un vestito) o a prestare un certo servizio (il restauro di un quadro, la verniciatura di un'automobile ecc.).
1. Distinzione tra contratto d'opera e appalto. Il contratto d'opera si distingue dall'appalto perché in quest'ultimo l'appaltatore è un imprenditore, che corre tutti i rischi patrimoniali connessi con l'esercizio di un'impresa; l'artigiano prestatore d'opera, invece, svolto il suo servizio o realizzata l'opera oggetto del contratto riceve il proprio compenso, senza correre rischi di natura imprenditoriale.
2. Disciplina giuridica. L'opera o il servizio devono essere realizzati a regola d'arte. Il committente, una volta accettata l'opera, non può poi lamentarne i vizi o la difformità rispetto a quanto concordato, salvo che vizi o difformità fossero difficilmente riconoscibili o dolosamente nascosti: in questo caso egli dovrà denunciare al prestatore d'opera l'esistenza di vizi entro 8 giorni dalla scoperta. Il committente può in ogni momento recedere dal contratto, purché indennizzi il prestatore d'opera delle spese sopportate, del mancato guadagno, e gli dia il compenso per il lavoro già effettuato. Se la realizzazione dell'opera o la prestazione del servizio divengono impossibili, il prestatore d'opera ha diritto al compenso per il lavoro eventualmente già compiuto.
Il contratto d'opera intellettuale. È il contratto che ha per oggetto la prestazione di un'opera intellettuale (ad es., la progettazione di una villa, una consulenza legale o una visita medica) in cambio di un compenso. L'oggetto del contratto cc 2229 è una prestazione fornita da un professionista che deve essere iscritto all'apposito albo o elenco professionale, se si tratta di attività per la quale l'iscrizione è necessaria. La prestazione d'opera intellettuale svolta in mancanza della necessaria iscrizione all'albo non dà diritto al prestatore di andare in giudizio per ottenere il compenso cc 2231. Il prestatore d'opera intellettuale deve svolgere personalmente l'incarico assunto, e si può servire, sotto la propria responsabilità, di ausiliari. Il cliente può sempre recedere dal contratto, tenendo indenne il prestatore d'opera dalle spese eventualmente sostenute e pagandogli il compenso per il lavoro già svolto. Il professionista può recedere dal contratto solo per giusta causa: in ogni caso egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per il lavoro svolto, nei limiti in cui questo sia utile al cliente cc 2237.