La donazione
cc 769 s È il contratto con il quale un soggetto (donante), per spirito di liberalità (cioè sapendo di non esservi giuridicamente tenuto), arricchisce un altro soggetto (donatario), disponendo a favore di questo un suo diritto, o assumendo un'obbligazione nei suoi confronti.
1. Forme e tipi di donazione. La donazione deve rivestire la forma dell'atto pubblico (rogito notarile), redatto in presenza di due testimoni, e deve essere accettata dal donatario. È nulla la donazione di beni futuri; è invece valida la donazione di tutti i beni del donante. È detta remuneratoria la donazione fatta per ricompensare il donatario di speciali meriti nei confronti del donante. Alcuni negozi giuridici, definibili donazioni indirette, realizzano il risultato economico della donazione, pur senza rivestirne il carattere formale: è, ad es., il caso della costituzione di una rendita vitalizia a favore del terzo, secondo lo schema del contratto a favore del terzo. La donazione non cessa di essere tale se al donatario viene imposto un onere, cioè se nel contratto di donazione il donante dispone una limitazione dell'arricchimento del donatario, stabilendo che egli debba in qualche modo compiere una certa attività, una volta ricevuta l'entità economica oggetto della donazione; ad es., a chi ha ricevuto una forte somma di denaro, può essere imposto l'onere di costruire un centro assistenziale, o una fondazione di studio (donazione modale). Il minore di età, l'interdetto, l'inabilitato non possono fare donazioni.
2. Come si fa il contratto. Il donante deve stipulare il contratto di donazione personalmente: può farsi rappresentare, mediante procura redatta con le forme dell'atto pubblico, solo indicando la persona del donatario e l'oggetto della donazione, in modo che il rappresentante non abbia facoltà di scelta in ordine all'una o all'altro. Anche le persone giuridiche possono fare e ricevere donazioni,. Il donante che non adempie gli obblighi impostigli dal contratto di donazione può essere tenuto dal donatario all'adempimento o al risarcimento del danno solo in caso di dolo o colpa grave da parte sua, e ciò in considerazione della natura gratuita della donazione.
3. In quali casi si può revocare. La donazione può essere revocata se il donatario si rende responsabile di gravi atti (omicidio, tentato omicidio ecc.) nei confronti del donante (revocazione per ingratitudine) ovvero se il donante ignorava, al momento dell'atto, di avere figli (o altri figli: revocazione per sopravvenienza di figli).