Ricorsi giurisdizionali
I ricorsi giurisdizionali sono mezzi posti a tutela del cittadino contro atti della pubblica amministrazione che ledano diritti soggettivi o interessi legittimi. Le controversie che hanno per oggetto la lesione di diritti soggettivi sono di competenza della magistratura ordinaria; la giurisdizione generale in materia di interessi legittimi, è attribuita alla magistratura amministrativa, in primo grado ai TAR e in grado di appello alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
1. Il ricorso e il processo del TAR. Il procedimento davanti alla magistratura amministrativa inizia con ricorso da presentarsi entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto che s'impugna. Il ricorso può venir presentato oltre che dal destinatario dell'atto anche da quei soggetti che subiscano dal medesimo una lesione diretta e immediata. La presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'esecutività del provvedimento impugnato che però può, in accoglimento di apposita istanza, esser sospesa dal giudice investito della causa. Parti del giudizio sono, oltre al ricorrente e all'amministrazione che ha emanato l'atto impugnato, anche gli eventuali soggetti che abbiano interesse a mantenere in vita o a vedere annullato tale provvedimento. Il processo si conclude con sentenza di accoglimento o di rigetto del ricorso. Se la sentenza accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato con effetto dal momento della sua adozione; se viceversa lo respinge, ne consegue la sopravvivenza del provvedimento. Avverso le sentenze emanate dai TAR in primo grado è di regola ammesso appello al Consiglio di Stato.
2. Il ruolo della Corte di cassazione nell'ambito della giustizia amministrativa. A essa sono attribuite le decisioni sui conflitti di giurisdizione, sia in sede di rimedio preventivo, sia in sede di ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato.