Ricorsi amministrativi
Il cittadino può opporsi agli atti della pubblica amministrazione non solo con la loro impugnazione davanti all'autorità giudiziaria, ma anche con ricorsi non giurisdizionali rivolti alla stessa amministrazione, chiedendole di riesaminare la situazione e gli atti adottati, annullandoli o modificandone il contenuto.
1. Ricorso gerarchico. Può essere proposto (in unico grado, contro provvedimenti non definitivi) all'autorità amministrativa gerarchicamente superiore a quella che ha emesso l'atto, per motivi di legittimità o di merito. Il ricorso gerarchico è alternativo rispetto all'immediata impugnazione davanti al TAR territorialmente competente; il ricorso va proposto entro 30 giorni dalla notifica dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, nei casi in cui la notifica non sia obbligatoria. La decisione del ricorso dev'essere assunta entro 90 giorni dalla proposizione: se trascorre inutilmente questo termine, lo si intende respinto (silenzio-rigetto) e il soggetto interessato deve proporre ricorso giurisdizionale o straordinario contro il provvedimento.
2. Ricorso in opposizione. Nei casi stabiliti dalla legge, è possibile proporre un ricorso contro un atto amministrativo allo stesso organo che lo ha emanato: esso non ha dunque come prima finalità il riesame della legittimità o del merito dell'atto, non essendo previsto un controllo da parte di un organo diverso, bensì la correzione di eventuali errori in cui sia incorsa l'amministrazione. È previsto nel settore dell'impiego pubblico, con riguardo alla compilazione di graduatorie, di ruoli di dipendenti, all'attribuzione di incarichi; per la procedura si seguono le stesse norme del ricorso gerarchico.
3. Ricorso straordinario al Capo dello Stato. Contro gli atti amministrativi definitivi, cioè non impugnabili in via gerarchica, è ammesso un ricorso per motivi di legittimità al presidente della Repubblica, tranne i casi in cui sia stata proposta impugnativa davanti al TAR; allo stesso modo è inammissibile il ricorso al TAR proposto dopo l'attivazione del ricorso straordinario; il termine per proporlo è di 120 giorni dalla notifica dell'atto o dalla piena conoscenza nel caso in cui non sia prevista la notifica. I modi di presentazione sono i medesimi del ricorso gerarchico; è invece imposta la notifica ad almeno uno dei controinteressati, che possono presentare documenti, memorie, e chiedere che la decisione sia trasferita in sede giurisdizionale; il ricorso, debitamente istruito dal ministero competente, viene inviato alle sezioni consultive del Consiglio di Stato per l'espressione di un parere di natura vincolante. La decisione viene adottata con decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministro, conformemente al parere del Consiglio di Stato: qualora il ministro intenda proporre una decisione difforme, deve sottoporre la questione al Consiglio dei ministri.