ricusazióne
Redazione De Agostini
sf. [da ricusare]. Atto procedurale introdotto dalla parte, qualora in situazioni specifiche (nei casi, cioè, in cui ci sarebbe obbligo di astensione da parte del giudice) si supponga che il giudice non possa giudicare serenamente o non sia imparziale. Se il ricorso fatto dalla parte viene accolto con ordinanza viene designato il giudice che deve sostituire quello ricusato. Anche nel processo penale si prevedono casi di ricusazione del giudice, che può essere proposta, oltre che dall'imputato, anche dal Pubblico Ministero, dalla persona civilmente obbligata per l'ammenda, dal responsabile civile o dalla parte civile. Per ragioni espressamente stabilite, possono essere ricusati anche il perito e l'interprete.