retrodatazióne
Redazione De Agostini
sf. [da retrodatare]. Atto ed effetto del retrodatare. In particolare, in diritto, retrodatazione dello stato d'insolvenza, atto di fissare in un momento anteriore a quello della data ufficiale del fallimento la data d'inizio del dissesto per il fallito; nelle operazioni di deposito bancario, fissazione della valuta – per il calcolo degli interessi a favore della banca – a un'epoca anteriore a quella della scadenza effettiva. Viene frequentemente applicata ogniqualvolta siano fissati dei preavvisi. La banca si avvale della facoltà di rimborsare a vista le somme richieste stornando gli interessi per un numero di giorni pari al preavviso.