restitutio in integrum
loc. latina (propr., restituzione nelle precedenti condizioni) usata in italiano come sf. Nel diritto romano, rimedio concesso dal magistrato, normalmente il pretore, in virtù del suo imperium, al fine di rescindere gli effetti di un qualsiasi atto giuridico in presenza di determinati presupposti. Il provvedimento era sempre emanato a seguito di un accertamento sulla corrispondenza del caso in esame a una delle fattispecie previste nell'editto e della rilevanza delle circostanze addotte. Sotto l'impero analoghi provvedimenti vennero presi dal princeps e dai suoi funzionari e la restitutio in integrum venne estesa anche ad altri casi. § Nel diritto canonico, dopo che la sentenza è passata in giudicato, essa può apparire, per nuovi elementi sopravvenuti, manifestamente contraria al diritto. In tal caso è ammesso il ricorso per la restitutio in integrum in modo che il giudice possa valutare tali gravi emergenze e revocare la sentenza. Tale rimedio è ammesso se la sentenza è fondata su documenti dimostratisi poi falsi, o se nuovi elementi di fatto esigano una decisione contraria, o se la sentenza è effetto di dolo d'una parte, ovvero se essa consegue a inosservanza evidente della legge.