reformatio in peius

loc. latina (propr., modifica in peggio). In tutti i sistemi giuridici penali avanzati si riconosce il divieto della reformatio in peius e cioè del peggioramento della pena in sede appellante. In diritto positivo, l'art. 597 del Codice di Procedura Penale italiano dispone che, quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà di attribuire al fatto una definizione giuridica più grave che tuttavia non faccia esorbitare il fatto così configurato dalla competenza del giudice di primo grado.

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