eccezióne (diritto)
nel diritto romano (exceptio), si definiva eccezione la clausola che poteva venire inserita nella formula, su richiesta del convenuto, al fine di far valere dinanzi al giudice alcune circostanze che potevano eliminare o limitare la pretesa dell'attore. § Nel diritto italiano vigente, mezzo usato dal convenuto per neutralizzare l'azione dell'attore contrapponendo un diritto o una circostanza capaci di annullare in tutto o in parte l'azione stessa. Si distinguono eccezione di procedura, mediante le quali si impugna il modo in cui l'attore ha esercitato la sua azione, ed eccezioni di merito, che impugnano la sostanza stessa della pretesa dell'attore. Le eccezioni perentorie sono tanto di merito che di procedura e mirano a negare il diritto o a porre nel nulla il giudizio, come l'eccezione di prescrizione, che è perentoria nel merito, e l'eccezione di incompetenza, che è perentoria nel giudizio. Le eccezioni dilatorie, anch'esse di merito e di procedura, mirano invece a prorogare l'esercizio di un diritto o a dilazionare il giudizio.