fides
sf. latino. Nel diritto romano, nei rapporti obbligatori di diritto privato a carattere orale, l'obbligo a far “corrispondere strettamente il proprio comportamento al contenuto della parola data”. Il richiamo alla bona fides esigeva dai contraenti non solo la promessa di un'esecuzione letterale, ma anche l'esclusione da essa di ogni dolo. La fides assicurava protezione giuridica anche ai negozi di traffico interno e internazionale (probabilmente ne usufruivano i peregrini) e conobbe un largo uso nei rapporti tra patrono e cliente, fra tutore e pupillo, fra moglie e marito (espressa con il congiungimento delle destre). In campo internazionale la fides populi romani significava un comportamento leale e corretto nei confronti di quanti – i vari re, città-Stato, popoli e singoli uomini – si affidavano a Roma. A questo scopo la fides ebbe in Roma onori e culto divino.