nullità

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Lessico

sf. [sec. XVII; da nulla]. L'essere nulla o nullo; assenza di valore o di efficacia; in particolare, per l'invalidità di un atto giuridico. Per estensione, persona che non vale nulla: sei proprio una nullità.

Diritto

In diritto, si dice nullo un atto privo di uno o più dei suoi requisiti essenziali, e di conseguenza inidoneo a produrre quegli effetti giuridici che le parti avrebbero voluto conferirgli: per esempio, un atto di compravendita immobiliare privo della forma scritta. Non tutti gli atti viziati di nullità tuttavia sono sempre senza effetti. La dottrina giuridica distingue, infatti, fra atti nulli e atti inesistenti. Questi ultimi non sono idonei a determinare alcuna variazione nella sfera economico-giuridica dei soggetti che li hanno posti in essere. Gli atti affetti da semplice nullità possono essere, invece, sanati dalle parti con comportamenti espressi o taciti o col mero fatto della loro esecuzione. La legge d'altra parte ricollega, anche se in casi eccezionali, alcuni effetti indiretti agli atti nulli: per esempio la parte che, conoscendo l'“invalidità” di un contratto, non ne ha dato notifica all'altra, è tenuta a risarcire il danno subito dall'aver confidato, senza colpa, nella presunta validità del contratto. Altra importante distinzione dottrinaria è quella fra atti nulli e annullabili. I primi non producono, di norma, alcun effetto giuridico se non legato alla volontà delle parti e a eccezionali disposizioni di legge; quelli annullabili, invece, se presentano un vizio ma non assenza di un elemento essenziale, spiegano piena efficacia fino a quando una parte non ravvisi il vizio e non lo denunci. In particolare la nullità è comminata per il contratto; per la disposizione testamentaria; per la donazione; per il matrimonio; per la compravendita; per la società. In materia processuale civile la nullità di un atto deve essere espressamente stabilita dalla legge e la stessa non coinvolge necessariamente né gli atti precedenti né quelli successivi che ne siano indipendenti. Per norma generale il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la medesima si estende. Norme analoghe sono dettate in materia processuale penale. § Per la nullità del matrimonio in diritto canonico, vedi matrimonio.

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