Lessico

sm. [sec. XIV; dal latino testamentum, da testāri, testimoniare].

1) Atto scritto con cui una persona designa, per il periodo successivo alla sua morte, l'erede chiamato a subentrargli nella totalità dei rapporti giuridici a lei facenti capo, in quanto trasmissibili, o in una frazione di essi: testamento olografo, segreto; fare testamento; lasciare, ereditare per testamento; impugnare un testamento; le clausole del testamento. Per estensione: testamento spirituale, scritto o insieme di opere, idee, sentimenti e azioni che possono configurarsi come il lascito morale e ideologico di una personalità.

2) Nella tradizione biblico-cristiana (come calco del greco diathekē, che a sua volta traduce l'ebraico bĕrīt), patto, alleanza e, in particolare, l'alleanza tra Dio e il suo popolo; quindi il documento che attesta tale alleanza, cioè l'Antico (o Vecchio) Testamento e, per analogia, il NuovoTestamento, le due grandi sezioni della Bibbia. Il genere letterario dei Testamenti è proprio del periodo di passaggio dal tardogiudaismo al cristianesimo.

Diritto antico

Nell'antica Grecia, il testamento poteva essere disposto senza limitazioni di carattere formale soltanto dal cittadino privo di figli legittimi maschi. La successione testamentaria aveva quindi carattere sussidiario. In caso di figlie legittime, il cittadino poteva testare, ma disponendo della loro sorte. Nell'antica Roma, l'atto era compiuto davanti ai comizi curiati, a tal fine convocati due volte l'anno. Si parla anche di un testamento in procinctu, da compiersi davanti all'esercito schierato (secondo alcuni davanti ai comizi centuriati). Durante l'età repubblicana si affermò il testamentum per aes et libram, che costituì la forma tipica di testamento per tutta l'età classica. Utilizzando il rituale della mancipatio opportunamente adattato, tale forma di testamento poteva essere sia orale sia scritta (si parla infatti di tabulae testamenti). Accanto all'istituzione di erede, che doveva essere disposta in forma imperativa e all'inizio, il testamento poteva contenere altre disposizioni, patrimoniali e non, come legati, fedecommessi, nomina di tutori. L'istituzione di erede poteva essere disposta anche a favore di estranei, ma, in presenza di figli maschi (sui heredes), il testatore era tenuto a diseredarli espressamente, pena l'invalidità del testamento. In caso di discendenti ulteriori o donne bastava la diseredazione non nominativa. Poteva essere disposta una sostituzione per l'eventualità che il primo chiamato non potesse o non volesse accettare; in tal caso all'istituzione faceva seguito la clausola che imponeva l'accettazione in forma solenne e la conseguente diseredazione. Una forma particolare di sostituzione era quella pupillare, mediante la quale il testatore designava l'erede del proprio figlio impubere, per l'eventualità che questi non raggiungesse la pubertà. Il testamento della donna sui iuris richiedeva l'interposizione dell'auctoritas del tutore, che durante il principato si ridusse, tuttavia, a una mera formalità. Una disciplina particolare regolava il testamento dei militari: poteva essere redatto con minori formalità, ma aveva validità limitata al periodo di servizio e all'anno successivo al regolare congedo. La revoca del testamento richiedeva un nuovo atto di ultima volontà. Con Giustiniano vennero poste limitazioni alla libertà di testare.

Diritto: generalità

Nel diritto moderno il testamento può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale. Il testatore può nel testamento riabilitare l'indegno, purché le disposizioni siano contenute in un atto che abbia la forma del testamento. Il testamento può contenere disposizioni a titolo universale o particolare, istituire cioè eredi o legatari. È un atto personale, perciò non può essere fatto da due o più persone nello stesso atto, né a vantaggio di un terzo, né a vantaggio reciproco. Possono disporre per testamento coloro che hanno raggiunto la maggiore età, non siano interdetti e siano capaci d'intendere e di volere nel momento in cui hanno fatto testamento. Nel caso il testatore sia stato “incapace”, il testamento può essere impugnato da chi vi abbia interesse entro 5 anni dal giorno in cui è data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Nel disporre per testamento il testatore ha come limite i diritti riservati ai legittimari, ossia quelle persone cui la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione. Essi sono: il coniuge, i figli legittimi (legittimati e adottivi), i figli naturali, gli ascendenti legittimi. I discendenti dei figli legittimi (legittimati e adottivi) e naturali che vengono alla successione in luogo di questi (successione per rappresentazione) hanno gli stessi diritti dei figli legittimi (legittimati e adottivi) e naturali. Per quanto riguarda la forma, il testamento può essere “ordinario” o “speciale”. Sono testamenti ordinari: il testamento olografo, il testamento pubblico, il testamento segreto. Il testamento olografo deve essere interamente scritto, datato e sottoscritto dal testatore. Il testamento pubblico è fatto pubblicamente davanti a notaio in presenza di due testimoni. Il notaio redige per iscritto le volontà del testatore e ne dà lettura in presenza dei testimoni, che col notaio e il testatore sottoscrivono l'atto. Il testamento segreto è scritto dal testatore o da un terzo o con mezzi meccanici. È sottoscritto dal testatore; se non è scritto da lui deve essere sottoscritto anche in ciascun mezzo foglio unito o separato. Esso non può essere fatto da chi non sa o non può leggere, deve essere sigillato con un'impronta in modo che non si possa aprire né estrarre il testamento senza rottura o alterazione. In presenza di due testimoni, viene dal testatore consegnato al notaio. Il testamento olografo che manchi dell'autografia o della sottoscrizione è nullo; parimenti è nullo il testamento per atto di notaio quando manca la redazione per iscritto da parte del notaio delle dichiarazioni del testatore, oppure non è stato sottoscritto dal testatore o dal notaio. Altri difetti di forma rendono nullo il testamento su istanza di chiunque vi abbia interesse. Il testamento segreto che manchi di un requisito suo essenziale può valere come testamento olografo se ne ha i requisiti di forma. I testamenti speciali sono previsti per particolari ed eccezionali circostanze (malattie contagiose, calamità pubbliche, infortuni, testamenti a bordo di aeromobili, testamenti di militari) per le quali non è possibile valersi delle forme ordinarie. Il testamento è per sua natura un atto revocabile, esso cioè può essere modificato, revocato, distrutto dal testatore in ogni momento e non è neppure possibile rinunciare alla facoltà di revoca. Le disposizioni contenute nel testamento possono essere fatte sotto condizione sospensiva o risolutiva od oneri. Si considerano però non apposte le condizioni impossibili o contrarie a norme imperative all'ordine pubblico o al buon costume. Il testatore può anche prevedere il caso in cui l'erede istituito non possa o non voglia accettare l'eredità e sostituirvi un altro erede. Il testatore può anche nominare uno o più esecutori testamentari che, gratuitamente, dovranno dare esecuzione al testamento. L'esecutore testamentario deve avere la piena capacità di obbligarsi. La successione si apre al momento della morte nell'ultimo domicilio del defunto; chi è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione non appena ha notizia della morte del testatore; il testamento segreto è invece aperto e pubblicato dal notaio, saputa la morte del testatore. I verbali dell'apertura dei testamenti olografi e segreti e del testamento pubblico devono essere comunicati alla pretura del luogo in cui si è aperta la successione, a cura del notaio, che deve anche comunicare l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce domicilio o residenza.

Diritto: distruzione di testamento

Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore (art. 684 del Codice Civile).

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