età
IndiceLessico
(ant. e lett. etade, etate), sf. [sec. XIII; latino aetas-ātis].
1) Ciascuno dei periodi in cui solitamente si divide la vita umana: età infantile, età senile; prima età, la fanciullezza; la verde età, l'adolescenza; uomo di mezza età, non più giovane; una persona d'età, di una certa età, attempata; essere in età da, essere nell'età adatta per una data cosa: essere in età da marito; età della ragione; limiti d'età, quelli oltre i quali cessa un determinato diritto o rapporto.
2) Il tempo trascorso dalla nascita, il numero di anni che conta una persona, un animale, una pianta, una cosa: non so la sua età; alla mia, alla tua età, all'età che io ho, che tu hai adesso; con l'età, col passare degli anni. In particolare, in geologia, collocazione nel tempo di un evento geologico o di un reperto fossile; è possibile stabilirla ricorrendo ai diversi metodi di datazione. In zoologia, ciascuno degli stadi di sviluppo delle larve degli Insetti compresi fra due mute successive. Si dice prima, seconda, terza età. Per la distinzione tra età assoluta e relativa, vedi cronologia.
3) Il tempo di una generazione, l'epoca in cui si vive. Per estensione, lungo spazio di tempo, epoca storica: l'età di Pericle; l'età delle Crociate; l'età di mezzo, il Medioevo. In particolare, ciascuna delle suddivisioni tradizionali della preistoria: l'Età della Pietra; l'Età del Ferro; età dell'oro, il favoloso periodo preistorico in cui gli uomini avrebbero condotto una vita innocente e felice. In geologia, unità geocronologica di ordine immediatamente inferiore all'epoca; può essere suddivisa in tempi e fasi. L'unità cronostratigrafica corrispondente è il piano.
4) Poetico, la vita: “l'isola... ove Anchise finì la lunga etate” (Dante).
Cosmologia
In molte concezioni cosmologiche la vita dell'universo si svolge secondo un ciclo suddiviso in varie “età”. Esiodo parla dell'età dell'oro, dell'argento, del bronzo, degli eroi e del ferro, che segnano un progressivo decadimento. La stessa teoria delle età del mondo collegate ai metalli è richiamata dalla statua del famoso sogno di Nabucodonosor, nel capitolo II del libro di Daniele, ma l'esempio più chiaro e grandioso è dato dalla dottrina indiana dei quattro yuga; ogni ciclo di quattro yuga costituisce un mahayuga, la cui durata è di 12.000 anni divini, ognuno dei quali corrisponde a 360 anni umani; mille mahayuga formano un kalpa, che è la durata dell'universo tra una creazione e l'altra.
Demografia
Età di una popolazione è la composizione della popolazione secondo gli anni di vita; è una delle fondamentali caratteristiche strutturali studiate. Ne sono misure sintetiche l'età media e l'età mediana, rispettivamente media aritmetica e mediana delle età degli individui che appartengono alla popolazione. A proposito della composizione per età delle popolazioni, si è constatato che la proporzione degli individui in età centrale (15-50 anni) è generalmente pari al 50% dell'intera popolazione. "Per approfondire vedi Libro dell'Anno '97 p 168 a " "Per approfondire vedi Libro dell'Anno '97 p 168 a"
Pedagogia
Età scolastica, il livello di profitto scolastico globale espresso in termini di scansione temporale. Essa è anche definita come età pedagogica (educational age). L'età scolastica iniziale è l'età di iscrizione alla prima classe dell'obbligo scolastico.
Psicologia
Età mentale, concetto introdotto dallo psicologo francese A. Binet nella misurazione dell'intelligenza. Esso indica, in mesi e anni, l'efficienza intellettiva di un determinato soggetto, indipendentemente dalla sua età cronologica, e corrisponde all'età cronologica media di soggetti normali che abbiano la stessa efficienza intellettiva del soggetto in esame. Per esempio, si dirà che un soggetto ha l'età mentale di 7 anni, se è in grado di risolvere i problemi che di norma risolvono i bambini di 7 anni, e ciò indipendentemente dalla sua età reale. Il rapporto tra età mentale ed età cronologica è noto come quoziente intellettivo (QI). Per la psicologia dell'età evolutiva, vedi psicologia.
Diritto romano
Antichissima è nel diritto romano la distinzione fra puberi e impuberi: già nelle XII Tavole (metà del sec. V a. C.) chi è prossimo alla pubertà è punito con particolari norme per i delitti commessi. Per alcuni giuristi la pubertà era stabilita caso per caso (sabiniani); per altri si presumeva raggiunta a 12 anni per le donne e a 14 per gli uomini (proculeiani). Giustiniano accolse quest'ultima tesi. L'impubere era soggetto a tutela e fino a 7 anni non poteva compiere negozi giuridici. L'impubere infantia maior poteva compiere da solo atti validi se tornavano a suo favore, nulli se lo danneggiavano; quando però la sua volontà era integrata dall'auctoritas del tutore, l'atto da lui compiuto era sempre valido. Prima dell'emanazione della lex Plaetoria (o Laetoria) del 191 a. C., non vi erano sanzioni nei confronti di chi avesse abusato dell'inesperienza di un giovane. Detta legge introdusse un giudizio pubblico per punire chi avesse raggirato un pubere sui iuris minore di 25 anni, al fine di trarne dei vantaggi patrimoniali. Dalla fine della Repubblica il minore di 25 anni, entro un anno dal compimento dell'atto (entro tre anni nel diritto giustinianeo), poté anche chiedere di essere messo nella stessa condizione giuridica in cui si trovava prima di averlo posto in essere (restitutio in integrum ob aetatem). In seguito a questi provvedimenti, nel corso dei sec. I e II d. C. i puberi sui iuris minori di 25 anni furono tanto tutelati che i maggiori di tale età richiesero un curatore per evitare successive accuse per raggiri e lesioni. Marco Aurelio concesse ai minori predetti di farsi nominare un curatore permanente che agisse nei limiti dell'incarico ricevuto. Aureliano e poi Costantino accordarono ai puberi sui iuris, maggiori di 20 anni, la facoltà di domandare all'imperatore di conchiudere certi negozi giuridici rinunciando preventivamente alla restitutio in integrum. Giustiniano dispose invece che un minore di 25 anni dovesse avere sempre un tutore, nominato da un funzionario imperiale (era intanto avvenuta un'equiparazione fra tutela e curatela). L'età ebbe importanza anche in altre branche del diritto: per contrarre valido matrimonio era necessaria la pubertà dell'uomo e della donna; le leggi Giulia de maritandis ordinibus del 18 a. C. e Papia Poppea del 9 d. C. posero limitazioni alla capacità di essere eredi, sia testamentari sia ab intestato, e di ricevere per legato o fedecommesso ai celibi, se maschi da 25 a 60 anni, se femmine da 20 a 50 anni. L'età venne poi presa in considerazione ai fini del servizio militare, a partire dal compimento del diciassettesimo anno, o dell'ammissibilità di excusationes dalla tutela e curatela, dopo i 70 anni.
Diritto canonico
L'età è una delle principali cause modificatrici della capacità giuridica dei soggetti: il limite fra i maggiori e i minori è posto al ventunesimo anno; tuttavia, per il conseguimento di determinati uffici, si richiede un'età più matura. La minore età è impedimento dirimente al matrimonio sotto i 16 anni nell'uomo e i 14 nella donna.
Diritto: la maggiore età
La legge n. 39 del 9 marzo 1975 dispone che la maggiore età si raggiunga al compimento dei 18 anni: per essa il soggetto acquista la capacità di compiere negozi giuridici validi ed efficaci e di assumere obblighi.