disposizióne (diritto)
in senso generale, un insieme di norme di legge o anche di pattuizioni private; in particolare, il complesso di voleri espressi da una persona in sede testamentaria. Ai fini della loro validità ed efficacia, le disposizioni testamentarie non hanno effetto se il loro contenuto non è determinato e se non è chiaramente indicato, per ognuna di esse, il destinatario. È inoltre nulla la disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o legatario ovvero la determinazione della quota di eredità o l'oggetto di un legato. La legge italiana ammette la validità delle disposizioni per l'anima, purché siano determinati i beni che dovranno essere impiegati nel suffragio. Sempre in materia successoria la legge prevede che le disposizioni a titolo universale o particolare possano essere sottoposte a condizioni sospensive o risolutive, a termine o a determinati oneri a carico del beneficiario. § Disposizioni di attuazione, i codici italiani, analogamente ad altri testi legislativi europei, sono seguiti da un complesso di norme denominate “di attuazione e transitorie”. Esse hanno la finalità di rendere operanti determinati precetti contenuti nel testo principale, ma che, essendo incompleti, senza di esse non avrebbero efficacia. § Disposizioni transitorie, norme annesse a testi di legge per determinare l'applicazione nel tempo delle nuove norme in rapporto a quelle precedenti.