devastazióne

sf. [sec. XVI; da devastare]. Atto ed effetto del devastare; distruzione. § In diritto, è reato previsto dal Codice Penale. La pena è dell'ergastolo se l'attentato è stato diretto contro la sicurezza dello Stato; della reclusione da otto a quindici anni per altri reati, con aumento della pena se la devastazione è compiuta “su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito”; della reclusione fino a un anno a chi minaccia di compiere fatti di devastazione “in modo da incutere pubblico timore”.

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