denaro o danaro
IndiceLessico
(anticamente danàio), sm. [sec. XIII; latino (nummus) denaríus (moneta) del valore di dieci assi].
1) Unità monetaria romana; anche moneta di vario valore coniata in epoche e luoghi diversi.
2) Insieme di monete metalliche o cartacee; con valore coll., soldi, quattrini, ricchezza; denaro spicciolo, contante; non avere denaro (o denari), essere povero; avere denaro a palate, essere molto ricco; avere il denaro contato, disporre del minimo indispensabile; essere a corto di denaro, avere pochi soldi. Loc. fig.: il denaro apre tutte le porte, chi è ricco ottiene tutto; buttare il proprio denaro, spendere malamente i propri soldi, scialacquare; sciupare tempo e denaro, affaticarsi invano per qualche cosa impossibile a ottenersi.
3) Nella terminologia della borsa, prezzo di domanda dei valori contrattati: fare denaro, domandare titoli in acquisto. Il prezzo di offerta è detto lettera. Solitamente i due prezzi differiscono tra loro in modo più o meno accentuato secondo le situazioni congiunturali, dei diversi interessi e delle prospettive che caratterizzano, da una parte, gli operatori di Borsa e, dall'altra, i risparmiatori. Il “prezzo fatto” è il punto d'arrivo a cui giungono la “lettera” e “il denaro” a contrattazione avvenuta. Si dice anche che il mercato è “in denaro” quando, per le buone prospettive di un titolo, realmente esistenti o facenti seguito a manovre al rialzo o al ribasso, prevalgono i compratori.
4) Al pl., uno dei quattro semi delle carte da gioco italiane il cui simbolo è una moneta d'oro; sono anche detti ori o mattoni.
5) Nella metrologia antica, unità di lunghezza usata a Firenze, equivalente a 0,24 cm. Anche unità di peso con valore variabile nelle diverse città d'Italia.
6) Unità di misura (simbolo den), della finezza delle fibre tessili sia naturali sia sintetiche; si dice che una fibra tessile ha finezza di 1 den quando 9000 m della fibra pesano 1 g.
Numismatica
Moneta d'argento romana coniata per la prima volta nel 269-268 a. C. o, secondo studi più recenti, intorno al 220 a. C. I primi denari recavano al recto la testa di Roma galeata e il segno del valore X (= 10 assi) e al verso i Dioscuri al galoppo e la leggenda Roma; pesava ca. 4,55 g, pari a 4 scrupoli o 1/72 della libra romana. Durante la II guerra punica il peso fu portato a 1/84 di libra (3,90 g) e il valore a 16 assi. Frazioni del denaro sono il quinario, coniato anche durante l'Impero, e il sesterzio. I tipi del denaro ben presto divennero più vari e dalla seconda metà del sec. II a. C. sul verso e poi anche sul recto apparvero sempre più frequentemente figurazioni relative alla famiglia o alla persona stessa del monetario, con riferimento agli avvenimenti politici, militari, religiosi, sociali della storia di Roma antica. I primi denari erano anonimi, poi recarono i nomi dei monetari, dapprima in forma abbreviata e poi intera. Il denaro fu coniato in grande quantità durante tutta la Repubblica e i primi secoli dell'Impero: sotto Nerone il suo peso fu portato a 1/96 di libra pari a 3,41 g. Nel sec. II d. C. la sua lega, che durante la Repubblica e il primo secolo dell'Impero era di ottimo argento, cominciò ad alterarsi e dopo l'introduzione dell'antoniniano con Caracalla anche il denaro divenne di bassa lega, finché con Gordiano Pio la sua coniazione fu sospesa. § Moneta d'argento medievale posta da Carlo Magno a base della sua riforma monetaria, in cui 12 denari equivalevano a 1 soldo e 20 soldi a 1 libra (pari quindi a 240 denari). Sotto Carlo Magno il denaro pesava ca. 1,60 g ed era di buona lega; il suo peso diminuì poi fino a meno di 1 g e la sua lega fu alterata, finché agli inizi del sec. XIII furono coniati in Italia i primi denari grossi, più pesanti e di buona lega. Denari furono coniati in Germania (vedi Pfennig), in Francia e nelle zecche dell'Italia centro-settentrionale.
Diritto
Per il diritto civile tutte le obbligazioni relative a somme di denaro si estinguono, secondo la legge italiana, con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. In denaro debbono essere effettuati, salvo diversa pattuizione, i conferimenti nella società da parte dei soci sottoscrittori. Nel diritto penale: possesso ingiustificato di denaro, il possesso di denaro o di oggetti di valore dei quali non si sappia giustificare la provenienza da parte di persone già condannate per delitti a fini di lucro; esse sono punite con l'arresto; omessa denuncia di denaro, chi non denuncia il possesso del denaro o di altre cose provenienti da delitto è punito con l'arresto o l'ammenda; confisca di denaro nel gioco d'azzardo, è sempre ordinata da parte dell'autorità giudiziaria e riguarda il denaro esposto nel gioco stesso, nel caso di contravvenzione per l'esercizio del gioco d'azzardo.