deditìzio o deditìcio
Redazione De Agostini
agg. e sm. [sec. XVI; dal latino dediticíus]. Chi apparteneva a comunità vinte da Roma con le armi e si arrendeva a discrezione con la promessa (posta sotto protezione religiosa) di non essere reso schiavo dal vincitore. La legge Elia Senzia (4 d. C.) dispose che divenissero peregrini deditizi gli schiavi manomessi che avevano subito pene infamanti: essi non potevano mai acquistare la cittadinanza e dovevano tenersi lontano almeno cento miglia dall'Urbe, pena la perdita della libertà. La loro condizione fu abolita soltanto da Giustiniano.