bona fides

(latino, buona fede). Nel diritto romano, il convincimento dell'usucapiente di non violare il diritto altrui con il suo possesso: è perciò uno stato soggettivo di chi è persuaso di avere acquistato fino dall'inizio la proprietà. La bona fides deve esistere nel momento iniziale del possesso, mentre non è necessario che continui fino all'acquisto della proprietà (mala fides superveniens non nocet). Con la bona fides deve concorrere la iusta causa, giusto titolo all'inizio del possesso.

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